Nella RC auto, per le scadenze successive al pagamento del primo premio (o della relativa prima rata) di cui all’art. 1901 cc., comma 2, l’effetto sospensivo dell’assicurazione per l’ipotesi di pagamento effettuato dopo il quindicesimo giorno dalla scadenza della rata precedente cessa a partire dalle ore 24.00 della data del pagamento, e non comporta l’immediata riattivazione del rapporto assicurativo dal momento in cui il pagamento è stato effettuato, trovando applicazione analogica la disposizione del comma 1 del medesimo articolo – dettata per l’ipotesi del mancato pagamento del primo premio o della prima rata – secondo cui l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Ne consegue che ove il premio successivo al primo sia stato pagato dopo la scadenza del periodo di tolleranza di quindici giorni di cui all’art. 1901 c.c., la garanzia assicurativa non è operante per il sinistro verificatosi il giorno stesso del pagamento.

Tale principio è ancor più valido nel caso in cui la data del sinistro si collochi nel periodo intercorrente fra la data successiva al termine di tolleranza quindicinale e quella in cui venga pagato il premio per il rinnovo della polizza.

Cassazione civile sez. III, sentenza del 10/09/2019 n. 22543

sinistro