Negli infortuni sul lavoro, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d’opera, il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati, dovendosi peraltro escludere che la non idoneità possa essere ritenuta per il solo fatto dell’avvenuto infortunio, in quanto il difetto di diligenza nella scelta dell’impresa esecutrice deve formare oggetto di specifica motivazione da parte del giudice.
Cassazione penale sez. IV, sentenza del 20/03/2019 n. 37761