Nell’assicurazione contro i danni, l’inosservanza da parte dell’assicurato dell’obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità e i tempi previsti dall’art. 1913 c.c. ed eventualmente dalla polizza, non può implicare, di per sé, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all’indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto e provato dall’assicuratore, ai sensi dell’art. 1915 c.c., comma 2. l’onere di provare la natura, dolosa o colposa dell’inadempimento spetta all’assicuratore.
Nel caso previsto dall’art. 1915 c.c., comma 1° dovrà provare il fine fraudolento dell’assicurato; in quello regolato dall’art. 1915, comma 2 dovrà invece dimostrare che l’assicurato volontariamente non ha adempiuto all’obbligo di dare l’avviso, nonché la misura del pregiudizio sofferto.
Cassazione civile sez. III, sentenza del 30/09/2019 n. 24210