di Daniele Cirioli
Via libera Inps alla pensione anticipata «opzione donna», con requisiti maturati nell’anno 2019. Possono avvalersene le lavoratrici che hanno maturato entro il 31 dicembre 2019 un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e un’età di almeno 58 anni (se dipendenti) ovvero 59 anni (se autonome). Lo spiega l’Inps nel messaggio n. 243/2020.
Il regime opzione donna. Il regime c.d. «opzione donna» è una misura introdotta, in via sperimentale, dalla riforma delle pensioni c.d. Maroni (legge n. 243/2004) che consentiva, fino al 31 dicembre 2015, alle donne appartenenti al regime «misto» di calcolo della pensione, la possibilità di continuare a maturare l'(ex) pensione di anzianità, in presenza di almeno 35 anni di contributi e un’età non inferiore a 57 anni, se lavoratrici dipendenti, ovvero 58 se lavoratrici autonome, all’unica condizione di optare per il calcolo della pensione (di «tutta» la pensione) con il criterio «contributivo». La facoltà interessava (e continua a interessare) solo le lavoratrici, pubbliche e private, occupate prima del 1° gennaio 1996 e che al 31 dicembre 1995 potevano far valere contributi inferiori a 18 anni (cosa che altrimenti avrebbe permesso di restare nel regime retributivo, almeno per le anzianità fino al 31 dicembre 2011). Queste lavoratrici avevano diritto, in via di principio, alla pensione calcolata in parte con la regola «retributiva» (anzianità fino al 31 dicembre 1995) e in parte con quella «contributiva» (anzianità dal 1° gennaio 1996); dal 1° gennaio 2012, la regola è unica: quella contributiva. Le predette lavoratrici, dunque, avevano questa chance di andare in pensione prima, rinunciando però alla quota di pensione «retributiva».
Proroga al 2018. E ora al 2019. In caso di opzione, la lavoratrice riceve una pensione calcolata tutta con il sistema contributivo e liquidata dopo il decorso di una «finestra» di 12 mesi (dipendenti) o di 18 mesi (autonome). Dal 29 gennaio 2019, il dl n. 4/2019 ha riabilitato la facoltà di opzione donna a favore delle lavoratrici in possesso dei requisiti al 31 dicembre 2018. L’art. 1, comma 476, della legge n. 160/2019 (legge Bilancio 2020) l’ha ulteriormente procrastinato al 31 dicembre 2020. Per ciò che riguarda le domanda, nel messaggio n. 243/2020 l’Inps conferma le modalità vigenti, cioè autonomamente, online, dal sito dell’Inps oppure tramite patronati e altri soggetti abilitati alla intermediazione con l’Inps oppure utilizzando i servizi del Contact center.
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