IL FATTO
Autore: Fabrizio Mauceri
ASSINEWS 315 – gennaio 2020
Premessa
Si sa che in linea generale il dolo non è mai assicurabile nelle coperture assicurative. Il dolo dell’assicurato non lo è mai perché in questo caso mancherebbe l’alea e l’evento da incerto diventerebbe certo. Non è assicurabile perché sarebbe contrario ai principi generali di ordine pubblico ed infine in quanto è sanzionato dalla legge penale.
Sappiamo però che esistono delle eccezioni alla non assicurabilità del dolo. Una di queste eccezioni è data dal fatto volontario commesso dalle persone di cui l’assicurato deve rispondere. In questo caso viene ammessa la possibilità di estendere la copertura a questa tipologia di rischio.
È possibile estendere questa copertura in tutte le tipologie di polizze di responsabilità civile o in alcune di queste non è permesso? La risposta a questa domanda la vedremo al termine di questo breve excursus dove prenderemo in considerazione alcune polizze di responsabilità civile per capire come si muove il mercato.
La normativa di riferimento
Art. 1900 c.c.
“L’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave. L’assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere.
Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana [2 Cost.] o nella tutela degli interessi comuni all’assicuratore”. Come si evince dall’art. 1900 è ammessa l’assicurazione del dolo dell’assicurato quando compie l’azione in una situazione in cui i valori in gioco sono più importanti del suo comportamento.
La stessa norma ammette poi che, salvo il patto contrario, l’assicuratore è obbligato per i sinistri causati dalle persone di cui l’assicurato deve rispondere. Ma questa norma che estende la copertura in assicurativa al dolo delle persone di cui l’assicurato deve rispondere si applica a tutte le polizze, ma NON a quelle di responsabilità civile. Per queste polizze infatti il codice civile disciplina in modo diverso il dolo, vediamo subito come.
Art. 1917 C.C.- Assicurazione della R.C.
“Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo (1218, 2043), in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi (1900)”.
Come si evince dal testo dell’art. 1917 c.c. nelle polizze di RC in automatico i fatti dolosi da chiu nque commessi sono comunque esclusi, pertanto nel silenzio della polizza non possiamo attaccarci al disposto del secondo comma dell’art. 1900 c.c., in quanto la norma che disciplina i prodotti liability esclude queste fattispecie in modo secco ed inequivocabile. Cosa dicono le polizze di RCT-O ed RCP in merito? Controlliamolo subito.
Cosa dice la polizza responsabilità civile diversi ANIA
Art. 12 Oggetto dell’assicurazione
a) Assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) “La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere”. Dal testo ANIA si evince che la copertura del dolo delle persone di cui l’assicurato deve rispondere viene ricoperto in automatico nei testi standard di responsabilità civile verso terzi. Quindi con l’affermazione sopra evidenziata di fatto gli assicuratori derogano alla esclusione del codice civile. Vediamo ora come viene disciplinata la polizza di responsabilità civile del prodotto.
Cosa dice la polizza responsabilità civile prodotti ANIA
“Art. 11 – Oggetto dell’assicurazione (primo comma)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi dal difetto dei prodotti risultanti in polizza, per i quali l’Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore – dopo la loro consegna a terzi – per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali é stipulata l’assicurazione”.
Come si vede dal testo dell’oggetto dell’assicurazione non è presente in alcun campo l’estensione della copertura assicurativa al dolo delle persone di cui l’assicurato deve rispondere. Ovviamente non troviamo neanche nessuna esclusione in tal senso, in quanto l’assicuratore non ha bisogno di metterla essendo il rischio già escluso dal codice civile.
Di fatto, pertanto, abbiamo questa grande discrepanza tra le due coperture assicurative di responsabilità civile maggiormente diffuse nel mondo industriale. Nella polizza di RCT-O è coperto di base il dolo dei dipendenti, nella polizza RCP no. Questa differenza è molto importante e se non ne teniamo conto rischiamo di avere un approccio estremamente squilibrato nell’analisi del rischio di cui è portatore l’assicurato.
Facciamo due esempi. Se un dipendente si arrabbia con un collega per motivi di servizio e di rivalità sull’esecuzione di un lavoro e lo aggredisce fisicamente, commette un atto doloso che arreca un danno ingiusto a terzi nell’esercizio delle sue mansioni.
In questo caso la polizza di RCT copre il dolo del dipendente per la RC del padrone e del committente ai sensi dell’art. 2049 c.c. Se invece un dipendente si arrabbia con il suo datore di lavoro e ad insaputa di quest’ultimo contamina un prodotto alimentare dell’azienda dove lavora che poi viene messo regolarmente in commercio causando danni a persone, la copertura RCP non opera.
La differenza tra le due coperture è sostanziale e la mancata presa d’atto delle differenze tra le due impostazioni normative può provocare dei vuoti nella copertura dell’assicurato. Questo gap può essere colmato ricorrendo ad un altro prodotto (il tampering), anche se non sempre è possibile.
Conclusione
Abbiamo visto come non dobbiamo dare per scontato che l’impostazione giuridica delle polizze che utilizziamo tutti giorni sia sempre uguale e con gli stessi risvolti. I prodotti infatti differiscono molto tra loro perché sono diversi gli interessi che vogliono tutelare.
A complicare inoltre il panorama c’è anche l’atteggiamento delle compagnie di assicurazione, che tendono a spacchettare i rischi da assicurare in vari prodotti, in modo da suddividere sul piano statistico i costi relativi e verificare caso per caso l’utile che ogni tipologia di copertura può portare alla società assicuratrice.
Sta ovviamente a noi non perdere il filo del discorso e tenere sempre gli occhi puntati sui rischi di cui è portatore l’assicurato in modo da cercare di offrirgli la copertura assicurativa più completa possibile.