di Leonardo Comegna

Via libera al riscatto agevolato del periodo di laurea entro i 45 anni. Ma anche alla facoltà di riscatto di periodi non coperti da contribuzione, con una detraibilità dell’onere del 50%.
L’art. 20 del provvedimento prevede, in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, la facoltà di riscattare in tutto o in parte i periodi compresi tra la data del primo e quello dell’ultimo contributo comunque accreditato, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.

La facoltà è esercitata a domanda dell’assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti e affini entro il secondo grado, mentre l’onere è determinato in riferimento al livello minimo imponibile annuo degli iscritti alla gestione commercianti Inps (15.878 euro nel 2019). Per cui, per esempio, per chi intende riscattare la laurea breve di tre anni per sapere cosa dovrà sborsare è sufficiente applicare l’aliquota del 33% a 15.878 euro e moltiplicare per tre. Risultato: 15.720 euro.
L’onere così determinato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50% con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi. Per i lavoratori del settore privato l’onere per il riscatto può essere sostenuto dall’azienda dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso.
Il versamento dell’onere può essere effettuato in unica soluzione ovvero in massimo 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro.

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