Il comportamento stradale tenuto dal conducente di un veicolo, il quale di sua esclusiva iniziativa disponga il trasporto, rigorosamente interdetto dalla legge, di un terzo sul veicolo affidatogli, e conduca detto veicolo su strada, in tale assetto, senza rispettare le regole della circolazione stradale positivamente imposte dalla legge, sì da determinare, proprio in ragione di tale condotta gravemente imprudente, la verificazione del sinistro dedotto in giudizio, deve ritenersi tale da costituire, ai sensi dell’art. 41 c.p., causa sopravvenuta (al comportamento del soggetto affidante il veicolo) di per sé sola idonea a determinare l’evento di danno, così da escludere il ricorso di alcun rapporto di causalità tra evento di danno e la condotta del soggetto affidante non tenuto per legge a rispondere solidalmente col conducente dei danni prodotti dalla circolazione.
Cassazione civile sez. III, 28/09/2018 n. 23450