Anche in caso di applicazione della procedura di risarcimento diretto ex art. 149 codice delle assicurazioni opera il disposto dell’art. 1901, comma 2, cod. civ., sicché ove il sinistro si sia verificato posteriormente alla scadenza del termine per il pagamento di premi successivo al primo, l’assicurazione resta sospesa solo dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Cassazione civile sez. III, 12/10/2018 n. 25366