PREVIDENZA
dalla Redazione
ASSINEWS 304 – gennaio 2019
La “L. 29/1979 – Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali” fu la prima riforma a porre le premesse di un disegno organico sul coordinamento di spezzoni contributivi versati in più gestioni previdenziali.
Questa innovativa riforma consentì per la prima volta di coordinare tutti i regimi del lavoro dipendente e la costituzione di una posizione unica (gratuitamente) presso il regime generale INPS. A rimanere però escluso era il mondo del lavoro autonomo e delle libere professioni.
Dopo 11 anni si estese la Ricongiunzione anche ai liberi professionisti con la legge 45/90. In questo quadro così complesso s’inserì inoltre la fusione dei fondi speciali ed esonerativi, quali il Fondo Elettrici, il Fondo Telefonici, quello dei Dirigenti e la gestione dei dipendenti pubblici (ex-Inpdap).
Tutti i lavoratori assunti dopo l’accorpamento di suddetti Enti al FPLD sono iscritti di fatto in quest’ultima gestione.
Vediamo ora in dettaglio cosa prevede e come si circostanzia la normativa della ricongiunzione.
La definizione di ricongiunzione è sostanzialmente legata alla facoltà di chiedere, in qualsiasi momento, il trasferimento di tutti i periodi di contribuzione, versati in fondi diversi, presso un unico fondo allo scopo di ottenere un’unica pensione.
A valle dell’operazione i contributi ricongiunti sono considerati equivalenti, a tutti gli effetti, ai contributi effettivi versati al fondo in oggetto.
La ricongiunzione si può richiedere una sola volta e deve valere per tutti gli spezzoni contributivi accreditati e per tutti gli anni di ogni spezzone.
In ogni caso, eventuali anzianità contributive versate in due posizioni, che fanno riferimento allo stesso periodo temporale, non sono cumulabili.
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