In caso di infortunio sul lavoro, sussiste il diritto dell’INAIL di surrogazione nei confronti del responsabile dell’infortunio anche nel caso in cui l’Istituto si sia limitato a corrispondere al lavoratore solo l’indennità giornaliera ex art. 68 d.P.R. n. 1124/1965 e le spese mediche ex art. 86 del medesimo d.P.R.
Infatti, se la vittima dell’illecito è stata costretta ad assentarsi dal lavoro per curarsi, essa ha acquisito un credito risarcitorio nei confronti del responsabile, credito che, per effetto della percezione dell’indennizzo da parte dell’INAIL si trasferisce in capo quest’ultimo, ai sensi dell’art. 1916 c.c., con la conseguenza che per le somme pagate a titolo di inabilità temporanea e di anticipazione di spese di cura l’INAIL ha sempre diritto di surrogarsi.
L’esercizio della surrogazione da parte dell’assicuratore comporta la perdita della titolarità del credito del danneggiato nei confronti del responsabile e l’acquisto dello stesso da parte dell’assicuratore.
I presupposti della surrogazione di cui all’art. 1916 cod. civ. sono tre:
- che la vittima del fatto illecito (cioè l’assicurato) sia titolare di un credito risarcitorio nei confronti del responsabile;
- che l’assicuratore sociale abbia indennizzato il medesimo pregiudizio patito dalla vittima, e non pregiudizi diversi;
- che l’assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi.
L’Inail indennizza due tipi di danno, il danno biologico, sotto forma di rendita, ai sensi del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13 e il danno patrimoniale nei seguenti profili: la riduzione della capacità di guadagno (che la legge, ai fini dell’assicurazione sociale, presume juris et de jure quando l’invalidità biologica sia superiore al 16 per cento e viene liquidata); la perdita del salario durante il periodo di assenza per malattia (che l’Inail indennizza col pagamento d’una indennità giornaliera pari al 60 per cento della retribuzione, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 68, comma 1); le spese sanitarie (che l’Istituto è tenuto ad anticipare ai sensi del D.P.R. n. 1124 cit., artt. 86 e ss.).
Può accadere che il primo dei tre pregiudizi patrimoniali – la riduzione della capacità di guadagno che la legge, ai fini dell’assicurazione sociale, presume juris et de jure quando l’invalidità biologica sia superiore al 16 per cento, e che viene liquidata sotto forma di integrazione della rendita per danno biologico, ai sensi dell’allegato n. 6 al D.M. 12 luglio 2000, emanato in attuazione del d.lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 2, lett. (b), – sia indennizzato dall’Inail anche quando la vittima dell’infortunio non abbia patito, o non abbia dimostrato di avere patito, alcun pregiudizio da lucro cessante derivato dalla perdita della capacità di lavoro e di guadagno; l’incremento della rendita, infatti, viene erogato dall’Inail senza alcun accertamento concreto circa l’esistenza di un danno patrimoniale, che la legge – nell’ottica compensativa tipica dell’assicurazione sociale presume esistente juris et de jure quando l’invalidità permanente sia superiore al 16 per cento.
L’accoglimento della domanda di surrogazione dell’Inail, per gli importi pagati a titolo di incremento della rendita per danno patrimoniale presunto, presuppone l’accertamento che la vittima abbia effettivamente patito un danno civilistico alla capacità di lavoro, in assenza del quale nessuna surrogazione sarà possibile.
Non altrettanto può dirsi per le somme pagate dall’Inail a titolo di indennità giornaliera D.P.R. n. 1124 del 1965, ex art. 68 e di anticipazione delle spese mediche D.P.R. n. 1124 cit., ex art. 86 giacché con tali importi, infatti, l’Istituto indennizza non già danni presunti, ma pregiudizi concreti e reali: rispettivamente, il lucro cessante da perdita della retribuzione, e il danno emergente rappresentato dalla necessità per la vittima di curarsi.
Se dunque la vittima dell’illecito, in conseguenza di questo, è stata costretta ad assentarsi dal lavoro ed a curarsi, essa ha acquisito un credito risarcitorio nei confronti del responsabile, credito che, per effetto della percezione dell’indennizzo, da parte dell’Inail, si trasferisce in capo a quest’ultimo, ai sensi dell’art. 1916 cod. civ., con la conseguenza che, per le somme pagate a titolo di inabilità temporanea (D.P.R. n. 1124 cit., art. 68) e di anticipazione di spese di cura (artt. 86 e ss. D.P.R. cit.) l’Inail ha sempre diritto di surrogarsi, perché la corresponsione di quegli indennizzi non potrebbe avvenire se non in presenza di una assenza dal lavoro e di una necessità di cura, e dunque di fatti costituenti danni civilmente rilevanti, dei quali la vittima ha diritto di essere risarcita.
Ai fini della surrogazione a nulla rileva, pertanto, che la vittima, avendo continuato a ricevere la retribuzione durante l’assenza dal lavoro, non percepisca nemmeno di avere patito un danno, e non ne chieda il risarcimento al responsabile.
Inoltre il danneggiato, quindi anche l’Inail nell’ipotesi in cui agisca in surroga ai sensi dell’art. 1916 cod. civ., è tenuto a dimostrare lo svolgimento, al momento dell’infortunio, di un’attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo di esso, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle attitudini personali, dimostrazione da rendere anche tramite prova presuntiva e la liquidazione del danno, in assenza di prova certa del suo ammontare, può essere effettuata anche con determinazione equitativa, specie nei casi in cui l’elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica e il danno che necessariamente da essa consegue.
Cassazione civile sez. lav., 10/09/2018 n. 21961