Con l’art. 36 del d.l. “Salva Italia” è stato introdotto il divieto di assumere o esercitare cariche tra imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo o finanziario (cd. “divieto di interlocking”).
Le Autorità di Vigilanza (Banca d’Italia, CONSOB e IVASS), chiamate a pronunciare la decadenza dell’esponente in caso di inosservanza del divieto, hanno pubblicato nel 2012 i “Criteri per l’applicazione dell’art. 36 del d.l. “Salva Italia” (“Criteri applicativi”), individuati anche con la collaborazione e la condivisione dell’AGCM, volti a promuovere l’applicazione uniforme della norma da parte del mercato e la trasparenza della loro azione.
In particolare, per quanto attiene ai profili soggettivi del divieto (imprese interessate; cfr. par. 3.1.2, lett. B) dei Criteri applicativi), si è ritenuto – “[…] in attesa di ulteriori chiarimenti normativi” – che il divieto sia applicabile solo nei casi di cariche incrociate detenute in imprese (o gruppi) di dimensioni tali da poter assumere rilievo sotto il profilo della tutela della concorrenza. In questa prospettiva, si è rinvenuto un riferimento normativo utile per identificare la significatività delle imprese ai fini dell’applicazione del divieto di interlocking nelle disposizioni della legge n. 287/90 (c.d. l. “antitrust”), e specificamente nelle previsioni (art. 16) che – nel circoscrivere le concentrazioni rilevanti, sottoposte a forme di comunicazione all’Autorità competente – fissavano una soglia minima di fatturato totale realizzato dall’impresa (o gruppo di imprese) oggetto dell’acquisizione.
I Criteri applicativi del 2012 precisano quindi che il divieto opera quando anche una sola delle imprese (o gruppi di imprese) in cui il soggetto detiene cariche abbia un fatturato totale, realizzato a livello nazionale dall’impresa o dal gruppo di appartenenza, di almeno 47 milioni di euro; con l’ulteriore specificazione che per fatturato si intende, per le banche e gli altri intermediari finanziari, un decimo del totale dell’attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d’ordine; per le imprese di assicurazione, il valore dei premi incassati.
I Criteri applicativi stabiliscono inoltre che gli aggiornamenti periodici della suddetta soglia prevista dalla legge 287/90 si estendono automaticamente anche ai fini dell’applicazione del divieto di interlocking. In particolare, la soglia era stata innalzata a 50 milioni con provvedimento n. 26471 del 14 marzo 2017 dell’AGCM.
Successivamente al provvedimento da ultimo citato, con la legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), l’art. 16 della legge antitrust è stato significativamente modificato nei suoi presupposti applicativi. Ne consegue che il rinvio operato nei Criteri applicativi alla legge antitrust crea incertezze applicative, rappresentate a queste Autorità anche dall’industria finanziaria.
Per le stesse ragioni che nel 2012 indussero le Autorità di vigilanza a elaborare i Criteri applicativi (agevolare l’industria nell’uniforme applicazione del divieto e assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa), queste Autorità ravvisano ora l’esigenza di chiarire al mercato quale sia la soglia dimensionale rilevante ai fini dell’applicazione del divieto di interlocking.
Pertanto, queste Autorità ritengono opportuno modificare i Criteri applicativi, mantenendo operante il collegamento con la legge antitrust e chiarendo che, per effetto della modifica operata dalla l. n. 124/2017, non si dovrà più aver riguardo alla soglia dimensionale riferita ad una sola delle imprese in cui il soggetto si trovi a detenere cariche; la soglia minima di fatturato (realizzato a livello nazionale dall’impresa o dal gruppo d’appartenenza) dovrà, invece, essere individuata in capo ad almeno due intermediari fra quelli in cui il soggetto abbia cariche incrociate. La legge antitrust fissa questa soglia a 30 milioni di Euro.
La Banca d’Italia, la CONSOB e l’IVASS, con la condivisione dell’AGCM, modificano quindi i Criteri applicativi elaborati nel 2012 e in particolare precisano che – a partire dalle cariche assunte o rinnovate successivamente alla data di pubblicazione della presente Comunicazione – per l’operatività del divieto di interlocking, deve verificarsi il superamento, da parte di almeno due degli intermediari in cui il medesimo soggetto detenga cariche, di una soglia di fatturato pari a 30 milioni di euro. Il richiamo alla l. n. 287/90 opera, conseguentemente, con riferimento alla formulazione della norma come modificata dalla l. n. 124/17. Con riguardo al meccanismo di adeguamento della soglia, si conferma che gli aggiornamenti periodici previsti a fini antitrust si intendono estesi automaticamente anche alla materia del divieto di interlocking.
Si riporta di seguito il testo integrale del citato paragrafo 3.1.2 , lett. B), dei Criteri applicativi come modificato per effetto della presente comunicazione:
“B) Rilevanza dimensionale delle imprese/gruppi. In linea con le finalità perseguite dalla norma, deve ritenersi – in sede di prima applicazione e in attesa di ulteriori chiarimenti normativi – che il divieto sia operante nei casi di intrecci di cariche tra imprese di dimensioni potenzialmente in grado di assumere rilievo sotto il profilo della tutela della concorrenza.
In particolare, il divieto di interlocking opera quando almeno due delle imprese (o gruppi di imprese) in cui il soggetto detiene cariche presentano individualmente un fatturato totale, realizzato a livello nazionale dall’impresa o dal gruppo di appartenenza, superiore a 30 milioni di euro.
Per fatturato si intende, per le banche e gli altri intermediari finanziari, un decimo del totale dell’attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d’ordine; per le imprese di assicurazione, il valore dei premi incassati.
La soglia e il relativo metodo di calcolo sono stati identificati sulla base di quanto previsto dalla legge n. 287/90 (art. 16, commi 1 e 2) per la valutazione delle operazioni di concentrazione tra imprese a fini antitrust, con riferimento al fatturato totale realizzato individualmente da almeno due delle imprese (o gruppo di imprese) interessate; questo approccio è finalizzato comunque a garantire piena efficacia al dispositivo di cui all’art. 36 del d.l. “Salva Italia”. Gli aggiornamenti periodici della citata soglia previsti dalla legge 287/90 (art. 16, comma 1) si estendono automaticamente anche ai fini dell’applicazione del divieto di interlocking.”
Fonte: IVASS