Nella responsabilità dell’amministrazione ferroviaria, il danno alla persona del viaggiatore da ritardi o interruzioni è risarcibile – in deroga all’art. 1681 cod. civ. e in forza di quanto previsto dal precedente art. 1680 – alle condizioni stabilite dall’art. 11, paragrafo quarto, del r.d.l. 11 ottobre 1934 n 1948, norma ancora oggi applicabile in forza di quanto stabilito dall’art. 3, comma 1 -bis, lett. e), del d.l. 22 dicembre 2008, n. 200.
Ne consegue che il risarcimento, limitato al danno derivato al viaggiatore:
- dal ritardo
- dalla soppressione del treno
- da mancata coincidenza
- da interruzioni del servizio
deve avvenire alle condizioni previste dagli artt. 9 e 10 del medesimo r.d.l. n. 1948 del 1934, e, dunque, mediante diritto di valersi di un treno successivo per l’effettuazione o la prosecuzione del viaggio o attraverso il rimborso del prezzo corrisposto.
Cassazione civile sez. VI, 12/10/2018 n. 25427