Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approntato le misure necessarie per garantire la piena continuità dei mercati e degli intermediari in caso di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea senza accordo.
In tale scenario, infatti, a decorrere dal 30 marzo 2019 il Regno Unito diverrà a tutti gli effetti uno Stato terzo, con conseguente discontinuità nei rapporti bilaterali con la UE.
Le misure, predisposte in stretto raccordo con le autorità di vigilanza e sentite le associazioni di categoria, avranno piena efficacia ove si verifichi un recesso senza accordo. Con tutta probabilità dette misure verranno adottate con la forma di un decreto legge, qualora ne ricorrano necessità e urgenza.
Le misure – si legge in una nota del MEF – mirano ad assicurare la stabilità finanziaria, l’integrità e la continuità operativa di mercati e intermediari nonché la tutela di depositanti, investitori e clientela in generale, tramite l’introduzione di un congruo periodo transitorio nel quale tali soggetti potranno continuare ad operare, analogamente al periodo transitorio previsto in caso di accordo tra il Regno Unito e la UE.
Durante il periodo transitorio disposto con la normativa in questione, sarà possibile per gli intermediari – siano essi bancari, finanziari o assicurativi (anche se operanti nel campo della previdenza complementare) – continuare ad operare secondo la normativa attuale: la possibilità varrà sia per gli operatori britannici che svolgano l’attività in Italia, sia per gli operatori italiani che svolgano l’attività nel Regno Unito. Durante tale periodo sarà altresì assicurata la tutela dei depositanti e degli investitori dei medesimi intermediari senza soluzione di continuità.
Le disposizioni saranno differenziate in funzione della natura degli intermediari interessati, tenuto conto della normativa europea e nazionale applicabile.
La normativa disciplinerà gli adempimenti che i vari tipi di intermediari saranno chiamati ad assolvere – sulla base della normativa settoriale applicabile – per poter continuare ad operare anche oltre il periodo transitorio definito, in modo da assicurare un quadro certo che consenta a ciascun operatore di adeguarsi al nuovo contesto istituzionale ed operativo che si verrà a creare.
Previsioni analoghe saranno presenti nella parte del provvedimento riguardante le sedi di negoziazione e l’accesso degli operatori alle stesse. Anche in questo caso, le previsioni relative al periodo transitorio, durante il quale potrà essere proseguita l’attuale operatività secondo la normativa europea di settore, varranno sia per i gestori di sedi di negoziazione britannici che operano in Italia sia per quelli italiani che operano nel Regno Unito.
Per quanto riguarda, poi, gli investimenti dei fondi pensione in OICR del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il provvedimento prevedrà la possibilità di continuare a detenere tali strumenti nel periodo transitorio.
Si precisa che la disciplina eccezionale che il provvedimento pone in essere ha come unico obiettivo quello di evitare soluzioni di continuità rispetto all’esercizio di attività soggette a riserva di legge in ambito nazionale, nel rispetto delle pertinenti discipline UE di armonizzazione.
La data di emanazione del provvedimento dipenderà dai prossimi sviluppi e dalle conseguenti determinazioni che verranno adottate nel Regno Unito in ordine al recesso. Esso verrà comunque adottato in tempo utile per permettere un ordinato svolgimento delle attività e fornire un quadro normativo certo entro cui operare anche in caso di recesso senza accordo.