VITA
Autore: Daniele Bussola
ASSINEWS 293 – gennaio 2018
L’articolo 1892 del codice civile stabilisce che il contratto di assicurazione è annullabile quando il contraente, o l’assicurato, con coscienza e volontà omette di riferire all’assicuratore, nonostante gli sia stata rivolta un’apposita domanda, circostanze in grado di modificare il rischio assicurato.
Il contratto di assicurazione, perciò, è annullabile quando l’assicuratore è stato tratto in inganno nella valutazione del rischio che ha accettato di assicurare.
Un contratto nullo non produce nessun effetto e le eventuali prestazioni già eseguite devono essere restituite. Un contratto annullabile, invece, produce tutti gli effetti di un contratto valido, ma tali effetti possono venire meno se viene fatta valere con successo l’azione di annullamento.
La reticenza del contraente e/o dell’assicurato è causa di annullamento del contratto assicurativo quando si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:
- la dichiarazione è inesatta o reticente;
- l’inesattezza o la reticenza è stata determinante ai fini della formazione del consenso da parte dell’assicuratore;
- il contraente e/o l’assicurato ha reso la dichiarazione con dolo o colpa grave.
Perché si configuri il dolo non sono necessari artifici o altri mezzi fraudolenti, ma è sufficiente da parte del contraente/assicurato:
- la coscienza dell’inesattezza o della reticenza;
- la volontarietà di rendere detta dichiarazione inesatta o reticente.
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