Il decreto legislativo Mifid 2 attribuisce più poteri alla Consob, pretende contratti di regola scritti e stanzia fondi per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori. Il decreto legislativo disciplina dei poteri di indagine delle autorità, tra cui rientrano quelli di vigilanza informativa, e i poteri ispettivi e di intervento. Alla Consob è affidata la disciplina della prestazione dei servizi e delle attività di investimento e alla gestione collettiva del risparmio con riferimento agli aspetti pratici e operativi: procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi e delle attività di investimento e di gestione collettiva del risparmio, nonché al trattamento dei reclami, alla gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, alla conoscenza e competenza delle persone fisiche che forniscono consulenza alla clientela.
Il decreto autorizza la Consob (e anche banca d’Italia) a richiedere informazioni direttamente ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti dei mercati regolamentati.
Contratti. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, di regola devono essere stipulati per iscritto, e un esemplare deve essere consegnato ai clienti.
Però la Consob, sentita la Banca d’Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma, assicurando nei confronti dei clienti al dettaglio appropriato livello di garanzia. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo.
Contenzioso. Il decreto legislativo istituisce il Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori. Il Fondo garantisce ai risparmiatori e agli investitori, diversi dai clienti professionali, nei limiti delle disponibilità, la gratuità dell’accesso alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie, mediante esonero dal versamento della relativa quota concernente le spese amministrative per l’avvio della procedura, nonché, per l’eventuale parte residua, a consentire l’adozione di ulteriori misure a favore dei risparmiatori e degli investitori (iniziative di educazione finanziaria).
Il Fondo è finanziato dallo stato e con il versamento della metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse per la violazione delle norme che disciplinano le attività finanziarie.
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