di Michele Damiani
Il garante della privacy promuove le intese sull’anticipo pensionistico (Ape) volontario. Espresso parere positivo in merito all’accordo quadro siglato tra Inps, istituti bancari e assicurativi. Restano, però, due problemi da risolvere per una piena approvazione: le specifiche tecniche di sicurezza della procedura telematica dovranno passare un successivo vaglio del garante e dovrà essere chiarito il ruolo svolto dall’Ania (Associazione nazionale delle imprese assicurative) in relazione al trattamento dei dati personali. È quanto dichiarato dal garante nella riunione svoltasi lo scorso 29 dicembre. L’anticipo pensionistico, così come istituito dalla legge 232 del 2016, subordina l’entrata in vigore della misura al raggiungimento di un accordo tra l’Inps, l’Abi (Associazione bancaria italiana) e l’Ania; il 2 dicembre 2017 il Mef e il ministero del lavoro hanno richiesto il parere dell’autorità in merito agli schemi di accordi quadro raggiunti con le due associazioni. L’articolo 15 dell’accordo quadro bancario (identico all’articolo 14, comma 1 dell’accordo assicurativo) prevede che «lo scambio di informazioni tra l’Inps, gli istituti finanziatori e le imprese assicuratrici avviene attraverso un’infrastruttura applicativa basata su web services. La descrizione tecnica de flussi scambiati è riportata nel documento tecnico reso disponibile sul sito internet dell’Inps». Su questo punto verte la prima richiesta di chiarimento: il documento tecnico, prima della sua adozione, dovrà essere sottoposto all’esame del garante. Il secondo rilievo parte dall’art. 14 comma 3, secondo il quale le imprese assicurative, in alternativa all’infrastruttura applicativa, potranno accedere alla procedura telematica Inps attraverso un servizio offerto dall’Ania, che dovrà definire le caratteristiche tecniche del servizio e pubblicarle sul proprio sito internet. Secondo il garante è necessario che «venga chiarito il ruolo assunto dall’Ania in relazione al trattamento dei dati personali nell’ipotesi prevista dall’art. 14 comma 3 dell’accordo quadro assicurativo».
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