di Carlo Giuro
Una delle applicazioni concrete del principio di libertà competitiva tra le forme previdenziali è la possibilità di attivare il meccanismo della portabilità. La normativa prevede che l’aderente a un fondo pensione/pip possa decidere di portare l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica decorsi due anni dalla data di partecipazione a uno strumento previdenziale (per i fondi pensione del pubblico impiego sono necessari invece tre anni). La portabilità deve essere garantita. Vengono Infatti considerate inefficaci clausole che, all’atto dell’adesione o del trasferimento, consentano l’applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possono quindi costituire ostacolo alla portabilità. Il limite temporale del biennio di adesione non si applica nel caso di cessazione dei requisiti di partecipazione. Va sottolineato come il trasferimento porta in dote l’anzianità di iscrizione alla previdenza complementare, utile per esempio per il computo degli anni, otto, necessari per accedere alle anticipazioni per acquisto e ristrutturazione prima casa per sé o per i figli, e per beneficiare al momento della prestazione finale della tassazione ridotta. Avviene poi in neutralità fiscale.
Dal punto di vista concreto va sottolineato come sia stato proprio di recente elaborato il nuovo Modulo unico di richiesta di trasferimento, aggiornato con la Legge concorrenza 2017 e la Legge di bilancio per il 2018 oggetto di informale approvazione da parte delle associazioni ed enti firmatari delle linee guida sui trasferimenti (Abi, Ania, Assofondipensione, Assogestioni, Assoprevidenza, Mefop). In particolare, per effetto dell’introduzione del riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione nelle forme pensionistiche individuali (legge concorrenza 2017), poiché il trasferimento è sempre un’opzione attivabile in alternativa al riscatto, si è reso necessario prevedere il diritto al trasferimento per perdita dei requisiti di partecipazione anche nelle forme individuali, anche prima dei due anni di partecipazione. Non è poi più previsto il trasferimento per chiedere la rendita quando «si è maturato il diritto al riscatto totale nel quinquennio precedente alla maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza». L’eliminazione di questo passaggio dalle istruzioni deriva dal fatto che in questa circostanza l’aderente non ha più diritto a chiedere la rendita (avendo a disposizione solo il riscatto o la Rita) e dunque non sussiste più il diritto al trasferimento (legge bilancio per il 2018).
Ma quando pensare al trasferimento? Le valutazioni di merito sono strettamente connesse al controllo in un programma previdenziale. L’obiettivo più ampio è quello di rispondere al se, come, quando e con che frequenza riposizionarsi sia all’interno della medesima forma previdenziale cui si sia aderito che eventualmente trasferendo la propria posizione individuale ad altro fondo pensione/pip a condizione che siano maturati i requisiti previsti dalla normativa. Il tutto in un contesto evolutivo dinamico. Tante sono infatti, anche in considerazione dell’orizzonte temporale tendenzialmente di lungo periodo, le variabili in movimento, dal contesto di mercato alle caratteristiche soggettive del risparmiatore (ero un lavoratore dipendente e decido successivamente di avviare la libera professione per esempio), alle frequenti evoluzioni normative.
È quindi di fondamentale importanza condurre un oculato monitoraggio nel durante. I punti principali sono rappresentati dalla verifica delle quotazioni del fondo pensione, esaminando con attenzione il rendiconto annuale; il fine è elaborare e maturare un proprio ragionamento sulla bontà della gestione finanziaria. Il tutto filtrato però con gli occhi della realtà finanziaria (come sono andati i mercati in generale, in che fase del ciclo economico ci si trova) e relativizzando il check up su archi temporali sufficientemente significativi. Un intervallo significativo di verifica potrebbe essere rappresentato da un orizzonte semestrale con pit stop annuale e la costruzione di aggregati di confronto che coprano almeno un triennio. Occorre però che siano stati ben metabolizzati gli obiettivi che si intendono perseguire: trattandosi di risparmio previdenziale è opportuno aspirare a una crescita continua e costante, minimizzando il rischio. Ulteriore profilo di attenzione è rappresentato dalla bontà della gestione finanziaria valutando i rendimenti, da considerare comunque su un orizzonte temporale protratto considerando il medio lungo termine in cui si proietta la finalità di integrazione pensionistica. Last but not least il livello di onerosità prendendo in considerazione l’Isc, Indicatore sintetico dei costi. I costi incidono infatti sul risultato finale.
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