È esclusa una responsabilità per la mancata verifica
di Adelaide Caravaglios

Esclusa la responsabilità del notaio che, in sede di stipula di un contratto di mutuo, non rinnova alla parte contraente l’invito a esibire il proprio documento di identità: lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza 28823/2017. Intervenuta sul ricorso di un istituto di credito avverso la sentenza di secondo grado, a seguito della quale veniva esclusa la responsabilità del professionista e rigettata la domanda risarcitoria, la Corte ha ricordato che «il notaio non è responsabile dei danni che taluno subisca per effetto della discordanza tra identità effettiva e identità attestata del comparente, se l’identificazione sia il risultato di un convincimento di certezza raggiunto anche al momento dell’attestazione, sulla base di una pluralità di elementi che, comunque acquisiti, siano idonei a giustificarlo secondo regole di diligenza, prudenza e perizia». Invero, nel caso di specie il suddetto convincimento era avvenuto sulla base di una serie di accadimenti (come il fatto che il sedicente mutuatario era stato presentato al pubblico ufficiale dai responsabili di un’agenzia immobiliare e da un commercialista noti; la banca aveva affidato la pratica del mutuo allo stesso notaio per redigere la relazione notarile preliminare e provvedere a tutte le altre attività relative; il finanziamento era stato deliberato con conseguente apertura di un conto corrente; la stipula degli atti notarili era avvenuta con il concorso di varie persone, tra cui lo stesso direttore della banca, le quali «si erano intrattenute in atteggiamenti di familiarità e confidenza»), tutti sostanzialmente idonei a indurre il notaio a ritenere le generalità del comparente «incontestabilmente autentiche».

I giudici della I sezione civile, nel confermare il giudicato di secondo grado e respingere il ricorso, hanno motivato la propria decisione sul presupposto che il professionista, nell’attestare l’identità personale delle parti, deve trovarsi in uno stato soggettivo di certezza intorno a tale identità, conseguibile sulla base di elementi astrattamente idonei a formare detto convincimento «anche di natura presuntiva», sempre che si tratti di presunzioni grave precise e concordanti.

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