RCA
Ormai nessun dubbio che le norme sulla RCA debbano sempre trovare applicazione in caso di sosta, anche irregolare, fermata, arresto del veicolo o suo utilizzo purché nella pubblica via
Autore: Bianca Pascotto
ASSINEWS 293 – gennaio 2018
Assai spesso vengono alla ribalta della cronaca sinistri stradali causati da veicoli in sosta vietata, oppure sinistri causati dalla apertura o chiusura dello sportello o provocati dalla caduta di un carico o durante le operazioni di carico e scarico merci. Fino a non molto tempo fa non era così inusuale che, occorso il danno, la compagnia opponesse al danneggiato l’inapplicabilità delle norme sull’assicurazione obbligatoria della RCA perché il sinistro si era verificato durante la fase di sosta del veicolo e non durante la circolazione come previsto dall’art. 122 del d.lgs n.209/2005. Nell’aprile 2015 sono intervenute le sezioni unite della Cassazione1 per “cementare” l’orientamento della giurisprudenza diretto a considerare “circolazione del veicolo”, ogni operazione propedeutica alla partenza, all’arresto, alla sosta del veicolo e ogni attività che il veicolo è destinato a compiere e per la quale è autorizzato a circolare.
In buona sostanza le norme sull’assicurazione obbligatoria auto si applicano non solo durante la fase cinetica del veicolo ma anche durante la sosta, l’arresto, durante le fasi di carico e scarico e durante qualsiasi attività connessa al trasposto di cose e persone avvenuta per il tramite del veicolo. Per le Sezioni Unite, dunque, l’assicurazione RCA deve coprire ogni sinistro causato durante l’utilizzo di un veicolo, ed un tanto indipendentemente dall’uso che in concreto si faccia del veicolo, purché sussistano due condizioni:
1) che il sinistro si sia verificato sulla strada pubblica o aperta al pubblico – secondo la consolidata nozione che trattasi di strada o area anche privata, ma utilizzata da una massa indistinta di persone;
2) che il veicolo possieda le caratteristiche tecniche per le quali è stato ammesso a circolare e che corrispondano alla sua funzione abituale.
Detto concetto è stato confermato da recente pronuncia della Cassazione emessa con ordinanza n. 27759 il 22 novembre del 2107, in merito ad un caso un po’ particolare.
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