RCA

Ormai nessun dubbio che le norme sulla RCA debbano sempre trovare applicazione in caso di sosta, anche irregolare, fermata, arresto del veicolo o suo utilizzo purché nella pubblica via

Autore: Bianca Pascotto
ASSINEWS 293 – gennaio 2018

 

Assai spesso vengono alla ribalta della cronaca sinistri stra­dali causati da veicoli in sosta vietata, oppure sinistri causati dalla apertura o chiusura dello sportello o provocati dalla caduta di un carico o durante le operazioni di carico e sca­rico merci. Fino a non molto tempo fa non era così inusuale che, occor­so il danno, la compagnia opponesse al danneggiato l’inap­plicabilità delle norme sull’assicurazione obbligatoria della RCA perché il sinistro si era verificato durante la fase di so­sta del veicolo e non durante la circolazione come previsto dall’art. 122 del d.lgs n.209/2005. Nell’aprile 2015 sono intervenute le sezioni unite della Cas­sazione1 per “cementare” l’orientamento della giurispru­denza diretto a considerare “circolazione del veicolo”, ogni operazione propedeutica alla partenza, all’arre­sto, alla sosta del veicolo e ogni attività che il veicolo è destinato a compiere e per la quale è autorizzato a circolare.

In buona sostanza le norme sull’assicurazione obbligatoria auto si applicano non solo durante la fase cinetica del vei­colo ma anche durante la sosta, l’arresto, durante le fasi di carico e scarico e durante qualsiasi attività connessa al tra­sposto di cose e persone avvenuta per il tramite del veicolo. Per le Sezioni Unite, dunque, l’assicurazione RCA deve co­prire ogni sinistro causato durante l’utilizzo di un veicolo, ed un tanto indipendentemente dall’uso che in concre­to si faccia del veicolo, purché sussistano due condizioni:

1) che il sinistro si sia verificato sulla strada pubblica o aperta al pubblico – secondo la con­solidata nozione che trattasi di strada o area anche priva­ta, ma utilizzata da una massa indistinta di persone;

2) che il veicolo possieda le ca­ratteristiche tecniche per le quali è stato ammesso a circo­lare e che corrispondano alla sua funzione abituale.

Detto concetto è stato confer­mato da recente pronuncia della Cassazione emessa con ordinan­za n. 27759 il 22 novembre del 2107, in merito ad un caso un po’ particolare.

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