Incombe sul lavoratore l’onere di provare di aver subito un danno e il nesso causale con lo svolgimento della prestazione; quando siano state provate tali circostanze, grava sul datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.
Il nesso eziologico può e deve ritenersi interrotto:
- dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l’evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni;
- dall’avere assunto la condotta del lavoratore il carattere dell’abnormità, sussistente quando la stessa sia anomala e imprevedibile e si ricolleghi a una scelta del lavoratore estranea alla prestazione lavorativa.
Il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell’integrità fisica del lavoratore, è dunque interamente responsabile dell’infortunio che ne sia conseguito e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il dovere di proteggerne l’incolumità nonostante la sua imprudenza o negligenza.
Egli, in detta ipotesi, può essere esonerato da responsabilità soltanto quando la condotta del dipendente abbia assunto i caratteri dell’abnormità, dell’imprevedibilità e dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute e, in difetto degli stessi, è integralmente responsabile dell’infortunio.
Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili a imperizia, negligenza e imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l’imprenditore, all’eventuale concorso di colpa del lavoratore.
La condotta di quest’ultimo può comportare l’esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell’abnormità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento.
A questo fine è necessaria una rigorosa dimostrazione dell’indipendenza del comportamento del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro e, con essa, dell’estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere.
Peraltro, neppure è qualificabile come abnorme il comportamento del lavoratore che intervenga, nell’esecuzione delle ordinarie mansioni assegnate, su un macchinario per effettuare una riparazione, qualora ciò sia dettato da una necessità, non solo possibile, ma anche probabile del procedimento lavorativo.
Cassazione civile sez. I, 05/12/2017 n. 29115