In caso di malattie professionali, le somme versate dall’INAIL a titolo di indennizzo ex art. 13 d.lgs. n. 38 del 2000 non sono considerate integralmente satisfattive del danno biologico subìto dal lavoratore, sicché, a fronte di una domanda che chieda al datore di lavoro il risarcimento dei danni connessi all’espletamento dell’attività lavorativa il giudice adito, una volta accertato l’inadempimento, dovrà verificare se, in relazione all’evento lesivo, ricorrano le condizioni soggettive e oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal d.P.R. n. 1124 del 1965, ed in tal caso, potrà procedere, anche di ufficio, alla verifica dell’applicabilità dell’art. 10 del decreto citato, ossia all’individuazione dei danni richiesti che non siano riconducibili alla copertura assicurativa (cd. danni complementari), da risarcire secondo le comuni regole della responsabilità civile.
Cassazione civile sez. lav., 01/12/2017 n. 28896