GIURISPRUDENZA
Autori: Laura Opilio e Federica Dell’Isola
ASSINEWS 293 – gennaio 2018
A seguito della conversione del D.L 16 ottobre 2017, n. 148 (noto come “Decreto fiscale”), per mezzo della L. 4 dicembre 2017, n. 172, gli avvocati non hanno più l’obbligo di
assicurarsi per gli infortuni in cui questi potrebbero incorrere nello svolgimento della propria attività professionale. Nello specifico, l’art. 19-novies modifica le disposizioni in materia di assicurazione professionale obbligatoria, di cui al comma 2 dell’articolo 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
L’articolo in commento così disponeva “All’avvocato, all’associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale”.
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