Via libera della Consob al nuovo Regolamento in materia di informazioni di carattere non finanziario. Il provvedimento, adottato in attuazione di una direttiva europea, disciplina le modalità di pubblicazione, verifica e vigilanza sulle dichiarazioni di carattere non finanziario.

A partire dai bilanci relativi agli esercizi avviati nel 2017 le società quotate, le banche e le assicurazioni di grandi dimensioni dovranno redigere, a corredo della tradizionale rendicontazione finanziaria, una dichiarazione sui temi di carattere non finanziario (la Dnf) come gli aspetti ambientali, sociali, quelli attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. La Dnf intende armonizzare, sia pure con rilevanti margini di flessibilità, la pubblicazione delle informazioni non finanziarie con l’obiettivo di renderle facilmente accessibili a investitori e consumatori.

È previsto un regime diversificato di pubblicazione e trasmissione diretta alla Consob della Dnf, a seconda che la società che redige la dichiarazione sia o meno quotata in un mercato regolamentato o diffusa tra il pubblico in misura rilevante. In particolare, al fine di contenere gli oneri gravanti sulle imprese, le società quotate e diffuse utilizzeranno i canali di pubblicazione e trasmissione previsti dall’attuale disciplina del Testo unico della finanza, mentre per le altre società è prevista la pubblicazione della Dnf sul proprio sito internet.

Per quanto riguarda la verifica di conformità della Dnf, effettuata dal revisore legale, le imprese potranno scegliere fra due forme di attestazione connotate da livelli crescenti di approfondimento. L’opzione potrà essere totale o parziale, combinando i due metodi di verifica. Quanto alle modalità e ai termini per il controllo effettuato dalla Consob sulle Dnf, in analogia con quanto avviene per l’informativa finanziaria, la vigilanza sulle dichiarazioni avverrà su base campionaria valorizzando le segnalazioni dei sindaci, dei revisori e degli altri stakeholder. Il regolamento è disponibile sul sito www.consob.it insieme alla relazione illustrativa e all’esito delle consultazioni.

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