La COVIP con la nota n. 5495 del 29 novembre 2017, si è espressa in merito ad un quesito posto da Assoprevidenza in materia di copertura assicurativa delle linee prudenziali destinate al conferimento tacito del TFR.
Il quesito proposto muoveva dalla disposizione contenuta nell’art. 8, comma 9 del D. Lgs. n. 252 del 2005 che prevede l’obbligo, da parte delle forme di previdenza complementare, di indirizzare il TFR conferito tacitamente nella linea di investimento più prudenziale. La ratio della disposizione è di garantire la restituzione del capitale e di ottenere rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR stesso.
La Commissione si era già espressa sul tema nelle Direttive del 28 giugno 2006,
precisando che: ”Riguardo alle caratteristiche che tale linea deve possedere, si
ritiene che il termine garanzia debba essere inteso come un effettivo impegno ad
assicurare con certezza il risultato della restituzione integrale del capitale, al netto
di qualsiasi onere, entro un lasso di tempo predeterminato e/o al realizzarsi di
determinati eventi (come in particolare il pensionamento). Non è quindi sufficiente il
mero impegno a perseguire strategie di investimento atte a realizzare con un grado
di probabilità anche molto elevato, ma non ad assicurare con certezza, il risultato
della restituzione del capitale. La politica di investimento di detta linea dovrà,
comunque, essere idonea a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano
pari o superiori a quelli del TFR, quantomeno in un orizzonte temporale pluriennale.
Nel determinare le specifiche caratteristiche della linea, si richiama altresì
l’attenzione sulla necessità di considerare ed evidenziare con particolare chiarezza
anche il profilo dei costi gravanti direttamente e indirettamente sulle posizioni degli
iscritti, che dovranno risultare il più possibile contenuti”.
L’attuazione di tale disposizione però non è agevole in quanto negli anni si è evidenziata una notevole difficoltà da parte dei fondi pensione di reperire sui mercati compagnie assicurative disponibili ad offrire il rendimento minimo garantito o anche solo la restituzione del valore nominare alla scadenza.
In tale contesto Assoprevidenza ha proposto l’ipotesi in cui il fondo pensione (per il tramite di una convenzione di gestione con garanzia Ramo Vita) affidi la gestione del comparto garantito ad una impresa di assicurazione, che si impegni a restituire il capitale conferito (alla scadenza) al verificarsi di determinati eventi (pensionamento, morte dell’iscritto, disoccupazione oltre i 48 mesi, etc..) e garantendo allo stesso tempo anche dei rendimenti positivi e comparabili con il tasso di rivalutazione del TFR.
L’ipotesi prospettata dall’Associazione prevede anche che la compagnia di assicurazione con cui il Fondo ha stipulato la convenzione, provveda a sua volta ad attivare una copertura assicurativa che garantisca alla compagnia i mezzi necessari per far fronte agli impegni assunti nei confronti del fondo pensione.
La Commissione di Vigilanza ha espresso parere favorevole alla soluzione prospettata in quanto la stessa:
– non altera lo schema tradizionale, in quanto la compagnia che stipula la convenzione con il Fondo Pensione si impegna a restituire il capitale al verificarsi
di determinati eventi;
– è in linea con la normativa di settore relativa ai comparti garantiti destinatari del
conferimento tacito del TFR e alle Direttive COVIP;
– è in linea con quanto previsto dall’art. 8, comma 9 del D. Lgs. n. 252 del 2005 e
dall’art. 5, comma 1 del D.M. Economia 62/2007 in riferimento ai soggetti abilitati
a gestire le risorse delle forme di previdenza complementare.
Fonte: Parametrica