Assoprevidenza lancia l’allarme sulle possibili conseguenze di una criticità che potrebbe compromettere il funzionamento dei fondi di assistenza sanitaria, riflettendosi con conseguenze non volute su un enorme bacino di utenti. Sergio Corbello, presidente dell’associazione, sollecita un provvedimento correttivo che colmi l’attuale vuoto normativo.
“A livello aziendale, nazionale o di altre aggregazioni, fondi e casse sanitari offrono – prevalentemente a favore dei lavoratori dipendenti – prestazioni sanitarie integrative e talvolta sostitutive di quelle assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale. Il problema del loro inquadramento fiscale – spiega il presidente di Assoprevidenza Sergio Corbello – nasce dalla formulazione del nuovo Testo Unico del Terzo Settore”.
L’art. 4 comma 2 del Codice prevede infatti che “non sono enti del Terzo Settore le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell’articolo 32, comma 4….”.
I fondi sanitari, che per la quasi totalità sono di natura negoziale, in quanto promossi, controllati e/o sottoposti a “direzione e coordinamento” di organizzazioni sindacali e/o associazioni datoriali, rientrano quindi “letteralmente” fra i soggetti esclusi dal Terzo Settore, ai sensi del citato art. 4, comma 2, del Codice.
Sennonché l’art. 89, comma 4, del Codice medesimo ha modificato l’art. 148, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, eliminando il riferimento alle associazioni “assistenziali” e così privando i fondi sanitari del necessario supporto normativo di carattere fiscale. In definitiva, l’intervenuta modifica dell’art. 148, unitamente all’assolutamente corretta esclusione dei fondi sanitari dal Codice, ex art. 4, comma 2, del Codice stesso, ha determinato una situazione per cui i fondi sanitari sono rimasti privi di una disposizione di riferimento che confermi la loro “ovvia” natura di enti non commerciali, con potenziali implicazioni e conseguenze sulla contabilità, sulla natura degli eventuali avanzi di esercizio e in generale sul regime fiscale.
“Questa situazione – afferma Corbello – deve trovare pronta soluzione in sede di prossima emanazione del Decreto correttivo del Codice, inserendo nell’art. 148, comma 3, del Testo Unico dell’Imposta sui Redditi, come modificato dall’art. 89 comma 4 del Codice, l’espresso riferimento alle attività assistenziali, di cui all’art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR”.