CONSUMATORI
Autore: Alfredo Marchelli
ASSINEWS 293 – gennaio 2018
Agostino, XI libro de Le Confessioni, “io so che cosa è il tempo, ma quando me lo chiedono non so spiegarlo”
Tra i molti argomenti di dibattito e preoccupazione per gli intermediari campeggia, fin dal maggio 2006 quando fece la sua prima comparsa il regolamento ISVAP n. 5, quello relativo all’adeguatezza prevista dall’articolo 52, che amplia e disciplina l’articolo 120, comma 3° del d. lgs. 209/2005, codice delle assicurazioni private, che impone agli intermediari di … proporre o consigliare al potenziale cliente … un prodotto “adeguato alle sue esigenze”, che ovviamente sono quelle di carattere assicurativo o previdenziale nonché, ove rilevanti in relazione allo specifico prodotto, quelle legate alla propensione al rischio dell’interessato. Il predetto articolo recita testualmente:
“Articolo 52 (Adeguatezza dei contratti offerti)
1. Le imprese impartiscono istruzioni agli intermediari di cui si avvalgono affinché, in fase precontrattuale, acquisiscano dal contraente ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza del contratto offerto in relazione alle esigenze assicurative e previdenziali di quest’ultimo, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla propensione al rischio del contraente medesimo.
2. In ogni caso, gli intermediari sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati in relazione alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente. A tal fine, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto d’assicurazione, acquisiscono dal contraente ogni informazione che ritengono utile in funzione delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto, conservandone traccia documentale.
3. Con riferimento ai contratti d’assicurazione sulla vita, gli intermediari chiedono in particolare notizie sulle caratteristiche personali del contraente, con specifico riferimento all’età, all’attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa, alla sua propensione al rischio e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura, durata ed eventuali rischi finanziari connessi al contratto da concludere.
4. Il rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste deve risultare da apposita dichiarazione, da allegare alla proposta, sottoscritta dal contraente, nella quale è inserita specifica avvertenza riguardo la circostanza che il rifiuto del contraente di fornire una o più delle informazioni pregiudica la capacità di individuare il contratto adeguato alle sue esigenze.
5. Gli intermediari che ricevono proposte assicurative e previdenziali non adeguate informano il contraente di tale circostanza, specificandone i motivi. Dell’informativa fornita, inclusi i motivi dell’inadeguatezza, è data evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall’intermediario”.
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