di Nicola Mondelli
A che età gli insegnanti e il personale educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario devono essere collocati a riposo d’ufficio con decorrenza 1° settembre 2017 è una domanda a cui non è data risposta certa. A 65 anni o a 66 anni e sette mesi? Non si tratta di una domanda estemporanea o meramente accademica. È invece quella che si sta ponendo in questi giorni alcuni dei 27.368 (fonte Inps, circolare n. 5/2017) docenti e personale Ata in servizio con contratto a tempo indeterminato che essendo nati nel 1952 compiranno il sessantacinquesimo anno di età entro il 31 agosto 2017.
A ciascuno di questo personale alcuni dirigenti scolastici avrebbero consigliato la presentazione di una domanda di trattenimento in servizio in assenza della quale sarebbe stato disposto il collocamento a riposo d’ufficio per effetto di quanto dispone l’articolo 2, comma 5, del decreto legge 101/2013 e la circolare ministeriale 38646 del 7/12/2016. Un consiglio supportato da una personale interpretazione del disposto di cui al predetto comma 5 con il quale il legislatore sostiene in particolare che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d’ufficio e vigente alla data di entrata in vigore dell’art. 24 del decreto legge 201/2011(per il personale scolastico 65 anni), non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia(66 anni e sette mesi nel biennio 2017-2018) e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio ove consentito, o per consentire all’interessato di conseguire la prima decorrenza utile a pensione. Una interpretazione dovuta o alla scarsa conoscenza della normativa previdenziale in vigore oppure ad una superficiale interpretazione delle disposizioni provenienti da organi superiori, nel caso specifico, dagli uffici scolastici territoriali.
Il collocamento a riposo d’ufficio da parte del dirigente scolastico, con decorrenze 1° settembre 2017, potrà infatti essere disposto solo nei confronti del personale che alla data del 31 agosto 2017 avrà maturato il sessantacinquesimo anno di età e raggiunto i requisiti per la pensione anticipata( 41 anni e dieci mesi per le donne e 42 anni e dieci mesi per gli uomini) o di quello che alla stessa data del 31 agosto avrà compiuto 66 anni e sette mesi di età.
Non potrà invece essere disposto nei confronti del lavoratore che i 66 anni e sette mesi li compirà successivamente al 31 agosto ma entro il 31 dicembre 2017. In quest’ultima ipotesi il lavoratore ha diritto a permanere in servizio per un altro anno a meno che non sia lui a chiedere di cessare dal servizio.
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