Controversie finanziarie più semplici, veloci e gratuite
Pagina a cura di Cinzia De Stfeanis

Al via l’arbitro per le controversie finanziarie (Acf). Dal 9 gennaio sarà operativo il nuovo strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie fra risparmiatori e intermediari finanziari. Da tale data sarà attivo anche il sito www.acf.consob.it, tramite cui sarà possibile presentare domande di arbitrato per via telematica. È con tre diverse delibere Consob (del 4 maggio 2016 n. 19602, 3 agosto 2016 n. 19700 e 3 agosto 2016 n. 19701) che sono state dettate le regole per l’arbitrato per controversie finanziarie.

I soggetti. Non tutte le controversie finanziarie potranno essere valutate dall’Acf. In primo luogo, potranno essere sottoposte all’Acf solo controversie tra un investitore «retail» e un «intermediario». Sono investitori «retail» i risparmiatori, anche imprese, società o altri enti, che non possiedono particolari competenze, esperienze e conoscenze, invece possedute dagli investitori «professionali». Sono intermediari in pratica, le banche, le società di intermediazione mobiliare, le Sim (soggetti che gestiscono fondi comuni di investimento), Sgr, Sicav e Sicaf. Possono essere chiamati di fronte all’Acf anche analoghi intermediari non italiani, purché, se comunitari, abbiano una succursale in Italia e, se extracomunitari, siano stati autorizzati ad operare nel nostro paese. Questi soggetti rispondono anche dell’attività svolta per loro conto da consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede (ex promotori finanziari). Sono «intermediari» anche la società poste Italiane (divisione servizi di Banco Posta), i gestori di portali di «crowdfunding» (i soggetti che attraverso il proprio portale web offrono quote o azioni di società da poco costituite o di piccole/medie dimensioni e che operano in settori innovativi), le imprese di assicurazione (limitatamente alla distribuzione da parte delle stesse di propri prodotti finanziario-assicurativi) e i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria, nel momento in cui saranno iscritti nell’apposito albo.

Tipologie di violazione. L’Acf può decidere solo su controversie relative alla violazione da parte degli intermediari degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che la normativa pone a loro carico quando prestano servizi di investimento e il servizio di gestione collettiva del risparmio. I servizi di investimento sono quelle attività che offrono gli intermediari al fine di investire i risparmi del cliente in strumenti finanziari (più comunemente definiti titoli). Si distinguono in:

a) negoziazione per conto proprio, quando l’intermediario vende direttamente al cliente strumenti finanziari che già possiede o li acquista per sé;

b) esecuzione di ordini per conto dei clienti, quando l’intermediario esegue ordini di acquisto o vendita di strumenti finanziari non in proprio ma attraverso un altro intermediario (tipicamente su mercati regolamentati o altre sedi di negoziazione);

c) ricezione e trasmissione di ordini, quando l’intermediario riceve dal cliente un ordine di acquisto o vendita di strumenti finanziari e lo trasmette ad altro intermediario per l’esecuzione;

d) sottoscrizione e/o collocamento, quando l’intermediario distribuisce strumenti finanziari nell’ambito di un’offerta al pubblico standardizzata (cioè valida per tutti i destinatari alle stesse condizioni), sulla base di un accordo con l’emittente (o offerente);

e) gestione di portafogli, quando l’intermediario gestisce, a sua discrezione nell’ambito però di una politica di investimento predeterminata, il patrimonio del cliente investendolo in strumenti finanziari;

f) consulenza in materia di investimenti, quando l’intermediario fornisce al cliente raccomandazioni personalizzate relative a una o più operazioni relative a un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata se è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente stesso.

Una volta verificato che la controversia rientri nell’ambito di operatività dell’Acf, occorre ancora fare attenzione a che la somma richiesta all’intermediario non superi i 500 mila euro, sugli stessi fatti oggetto di ricorso non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziarie delle controversie e sia stato preventivamente presentato un reclamo all’intermediario che ha risposto in maniera insoddisfacente oppure non ha risposto affatto nei 60 giorni successivi alla presentazione.

Come presentare il ricorso. Il ricorso è predisposto e trasmesso all’arbitro secondo le modalità da quest’ultimo rese note attraverso il proprio sito web ed è corredato della documentazione attestante la condizione di ricevibilità. La segreteria tecnica, entro sette giorni dalla ricezione, valutata la ricevibilità e la ammissibilità del ricorso, lo trasmette all’intermediario. Ove necessario ai fini della valutazione , la segreteria tecnica invita il ricorrente, entro un termine non superiore a sette giorni, a eventuali integrazioni o chiarimenti. Decorso inutilmente il termine assegnato, e nei casi in cui ritiene il ricorso irricevibile o inammissibile, la segreteria tecnica trasmette il ricorso al Presidente, con una relazione contenente una sintetica descrizione delle relative ragioni. Il presidente, se non dichiara la inammissibilità o irricevibilità del ricorso rimette gli atti alla segreteria tecnica per tutti i successivi adempimenti.
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