Nella responsabilità ex art. 2051 c.c. per cose in custodia, l’attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l’evento lesivo, nonché dell’esistenza di un rapporto di custodia, mentre il convenuto deve dimostrare l’esistenza di un fattore estraneo idoneo a interrompere il nesso di causalità -il caso fortuito-, in presenza del quale si esclude la responsabilità del custode.
Nel caso oggetto della controversia, è stata riconosciuta la responsabilità del condominio per la caduta occorsa a una donna nel percorrere il viale di acceso allo stabile, percorso reso scivoloso dalla patina di muschio sullo stesso formatosi.
Cassazione civile sez. III, 13/12/2016 n. 25483d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);