In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, anche in caso di affi-
damento dei lavori a un’unica ditta appaltatrice, è titolare di una posizione di garanzia
idonea a fondare la sua responsabilità per l’infortunio, sia per la scelta dell’impresa sia
in caso di omesso controllo all’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali
di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Dal committente non può tutta-
via esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e l’andamento dei lavori, con la conseguenza che, ai fini della configurazione della sua responsabilità,
occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia
dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei
lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, alla sua ingerenza nell’esecu-
zione dei lavori oggetto d’appalto, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte
del committente di situazioni di pericolo. Il principio è reso nella sentenza della Corte
di cassazione, 29 dicembre 2016, n. 55180. Il caso esaminato dalla suprema Corte ha riguardato la condanna per il reato di omicidio colposo di un privato cittadino proprietario di un immobile che aveva commissionato ad una ditta i lavori di rimozione di pannelli solari.
Nel corso di tali lavori si era verificato un incidente mortale per un lavoratore addetto
all’opera commissionata, per il quale il datore di lavoro era stato a sua volta condannato per l’aver omesso di redigere il piano operativo di sicurezza in relazione alla valutazione di
tutti i rischi presenti in cantiere; l’aver omesso di adottare, per l’esecuzione dei lavori in
quota, effettuati sulla copertura dell’edificio, adeguate impalcature atte a eliminare i pe-
ricoli di caduta di persone o di cose; l’aver omesso di impartire ai lavoratori dipendenti un programma di informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività svolta; ancora, l’aver omesso di impartire ai lavoratori dipendenti una for-
mazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza in riferimento ai con-
cetti di rischio, danno, prevenzione e rischi riferiti alle mansioni. Pur tuttavia, in sede
di appello, specifiche responsabilità venivano attribuite al committente dei lavori atteso che
il committente avrebbe facilmente accertato che la ditta agiva in spregio delle norme in
materia di prevenzione e non aveva adottato alcuna regola a tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori, tanto che i lavori in quota venivano eseguiti senza alcun presidio
di protezione. Quanto alla consapevolezza di tale situazione di pericolosità, la Corte terri-
toriale aveva valorizzato la circostanza che il committente aveva immediata percezione
delle condizioni in cui lavoravano gli operai, per la sua costante ingerenza nello svolgi-
mento dei lavori e la sua assidua presenta sul cantiere. Sul ricorso dell’imputato, la su-
prema Corte ha osservato che era provato il committente dei lavori e proprietario dell’immobile, si recava frequentemente sul cantiere, concordando e dando direttive al titolare della ditta in ordine ai lavori da svolgere, ed avendo così modo di percepire direttamente le modalità di esecuzione. In particolare proprio il giorno dell’infortunio l’imputato aveva modo di apprezzare di persona le modalità di svolgimento delle varie attività lavorative e l’assoluta assenza di dispositivi di sicurezza, ed in particolare, recatosi sul posto, aveva verificato direttamente l’assenza di ponteggi o
dispositivi di sicurezza idonei a prevenire il rischio di cadute o precipitazioni di cose o per-
sone, e la circostanza che i lavoratori fossero saliti sul tetto servendosi solo di una scala
appoggiata alla parete, senza il montaggio di impalcature e l’utilizzo di imbracature.
Inoltre, le irregolarità presenti in cantiere sarebbero state immediatamente appurate dal
committente qualora egli avesse verificato in primo luogo l’idoneità tecnico-professionale della ditta appaltatrice, mediante la richiesta di esibizione della documentazione prevista, e ciò perché dalla mancanza di tale documentazione avrebbe con immediatezza colto le gravi
carenze ed omissioni rispetto agli obblighi di prevenzione e tutela dei lavoratori. Rigettato
quindi il ricorso e confermata la responsabilità penale del committente.
Renzo La Costa

 
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