di Michele Specchiulli.

Dal primo gennaio del 2017 è entrata in vigore la nuova Imposta sul Reddito di Impresa  per le ditte individuali e società di persone.

Di seguito si riassumono le principali caratteristiche della nuova imposta. Tuttavia si anticipa che gli aspetti  applicativi del nuovo meccanismo IRI potranno essere chiariti solo da un prossimo intervento interpretativo da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

L’intento della norma, come emerge espressamente nella relazione illustrativa del disegno di legge, è quello di armonizzare il sistema tributario mediante un trattamento fiscale uniforme tra le imprese individuali e le società di persone (assoggettate all’IRPEF – imposta progressiva) e le società di capitali assoggettate all’IRES (imposta fissa al 24% dal periodo d’imposta 2017). L’IRI premia inoltre la crescita e lo sviluppo delle attività produttive mediante il reinvestimento degli utili all’interno delle piccole e medie imprese in regime di contabilità ordinaria

  1. CHI RIGUARDA
  • Ditte individuali e società di persone in contabilità ordinaria. Sono escluse quindi le imprese in contabilità semplificata;
  • Srl i cui soci avevano optato per il regime della trasparenza fiscale
  1. COME FUNZIONA

Occorre distinguere due fattispecie:

reddito d’impresa;
prelevamenti dei soci

Con l’IRI il reddito d’impresa viene escluso dalla formazione del reddito complessivo e assoggettato a tassazione separata con l’aliquota IRES che dal 1° gennaio 2017 è stata ridotta passando dal 27,5% al 24%.

I prelevamenti dei soci invece saranno deducibili dal reddito d’impresa ma saranno assoggettati alle aliquote d’imposta personali dei singoli soci.

Nella relazione illustrativa della norma si fa il seguente esempio: reddito pari a 100 e un prelievo di 40. L’Iri si applica su 60 (importo tassato al 24%), mentre si applicheranno le normali aliquote progressive sul reddito/prelievo di 40.

  1. OPZIONE

L’opzione facoltativa di adesione all’IRI deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione. Pertanto per il 2017, l’opzione IRI andrà indicata in UNICO 2018.

L’opzione ha una  durata pari a cinque periodi d’imposta ed é rinnovabile a scadenza. Pertanto il primo quinquennio, se esercitata nel 2017, comprende il periodo dal 2017 al 2021.

  1. ASPETTI PREVIDENZIALI

Per quanto riguarda la contribuzione Inps nulla cambia. Il contributo annuo dovuto alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali sia determinato senza tener conto delle nuove disposizioni IRI.

  1. CONVENIENZA

L’opportunità di avvalersi della nuova Iri riguarda soprattutto le imprese e società di persone che realizzano utili di importi rilevanti  che non vengono prelevati interamente dai soci, ad esempio perché hanno deciso di destinare una quota importante degli utili all’autofinanziamento aziendale. In questo caso trattandosi di redditi alti, che se imputati ai soci per trasparenza (come attualmente avviene) sconterebbero l’ultimo scaglione dell’Iperf (43%) oltre alle addizionali, il risparmio fiscale dell’Iri sarebbe di oltre il 20% sugli utili non distribuiti.

Invece per le ditte individuali e società di persone con utili bassi oppure che tendono a distribuire tutti gli utili generati l’opzione per l’Iri potrebbe risultare non conveniente, soprattutto in relazione alla notevole complessità di gestione del nuovo regime.