Lfa mancanza della cauzione in una proposta di project inance per lavori non programmati non può determinare il rigetto della proposta. È quanto ha affermato il
Tar Sicilia, Palermo, sezione terza con la sentenza del 13 gennaio 2017 n. 110 con riguardo a una proposta avanzata da parte di un privato a fronte di una lettera, avviso esplorativo emessa da un comune e finalizzata a ricevere manifestazione
di interesse per la realizzazione di lavori non previsti negli atti di programmazione. L’amministrazione ha ritenuto di non prendere in considerazione la proposta del privato in quanto aveva «prodotto in luogo della cauzione una autodichiarazione
in cui si impegnava a prestare idonee garanzie e fideiussioni così come previsto dall’art. 93 del dlgs n. 50/2016.
I giudici innanzitutto hanno rilevato che la procedura si configura come un’ipotesi intermedia tra quelle prefigurate dal codice all’articolo 183 «senza che, per tale ragione, possa ritenersi illegittima», in quanto l’iniziativa è stata assunta dal comune di
Valderice. Nel merito i giudici hanno affermato che in realtà il comma 15 dell’art. 183 del nuovo codice prevede che la proposta sia corredata «dalla cauzione di cui all’art. 103», cioè dalla cauzione definitiva, ma che l’appaltatore, nell’ordinario appalto
di lavori, deve possederla all’atto della stipula del contratto e nell’ipotesi di finanza di progetto per lavori programmati deve essere presentata dopo l’aggiudicazione, come prevede il comma 13 dello stesso art. 183.
Nella vicenda esaminata, invece, dicono i giudici, il meccanismo disciplinato dal comma 15 non prevede alcuna gara nella sua fase iniziale, ma l’inoltro di una proposta di
un privato a una amministrazione aggiudicatrice. E nel caso in cui l’amministrazione ritenga che la proposta pervenuta sia carente di un allegato indefettibilmente previsto per legge, potrà chiedere al proponente di integrare la proposta, avvertendolo
che in mancanza non potrà essere presa in considerazione, ma non ne disporrà l’esclusione. D’altro canto, dice la sentenza, le garanzie espressamente previste a pena di esclusione (art. 93, comma 8) non possono costituire oggetto di soccorso istruttorio,
ex art. 83, comma 9, potendo essere considerate parti integranti dell’offerta economica presentata che, per espressa indicazione di legge, non può formare oggetto di soccorso istruttorio.
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