Anonimi i contenuti, la data e il luogo. Cookie semplificati
di Giovanni Galli
Riservatezza potenziata per le comunicazioni elettroniche. Essa sarà garantita sia per i contenuti sia per i metadati come, ad esempio, l’ora della chiamata e il luogo. Questi elementi dovranno essere anonimizzati o eliminati in caso di mancato consenso degli utenti, a meno che non siano necessari, ad esempio per la fatturazione.
Relativamente alle imprese, si semplifica il sistema dei cookie, si dà più libertà di utilizzo dei dati personali una volta ricevuto il consenso degli interessati, si stoppano in modo drastico le comunicazioni elettroniche indesiderate e le telefonate commerciali anonime.
Lo prevede un pacchetto di norme presentato ieri dalla Commissione europea per tutelare maggiormente la riservatezza nelle comunicazioni elettroniche e allo stesso tempo schiudere nuove opportunità commerciali. Il regolamento sulla riservatezza e le comunicazioni si applicherà anche ai nuovi operatori che forniscono servizi di comunicazione elettronica, ad esempio WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail, iMessage, Viber. Dal punto di vista delle imprese, una volta ottenuto il consenso al trattamento dei dati relativi alle comunicazioni (contenuti e/o metadati), gli operatori di telecomunicazioni tradizionali avranno maggiori opportunità di utilizzare i dati e fornire servizi aggiuntivi. Ad esempio, potranno produrre mappe di calore per indicare la presenza di persone di cui potranno avvalersi le autorità pubbliche e le imprese di trasporto nello sviluppo di nuovi progetti di infrastrutture. È prevista la semplificazione della cosiddetta «disposizione sui cookie», che ha dato luogo a un numero eccessivo di richieste di consenso per gli utenti di internet. Le nuove norme, che la Commissione conta di rendere applicative entro maggio del 2018, permetteranno agli utenti di avere un maggiore controllo sulle impostazioni, consentendo di accettare o rifiutare facilmente il monitoraggio dei cookie e di altri identificatori in caso di rischi per la riservatezza. La proposta chiarisce che il consenso non è necessario per i cookie non intrusivi che migliorano l’esperienza degli utenti (ad esempio, quelli che permettono di ricordare la cronologia del carrello degli acquisti). Il consenso non sarà più necessario per i cookie che contano il numero di utenti che visitano un sito web. La proposta, poi, vieta le comunicazioni elettroniche indesiderate, indipendentemente dal mezzo utilizzato, ad esempio e-mail, sms e, in linea di principio, anche chiamate telefoniche se gli utenti non hanno dato il consenso. Gli Stati membri possono optare per una soluzione che conferisca ai consumatori il diritto di opporsi alla ricezione delle telefonate a scopo commerciale, per esempio mediante la registrazione del loro numero in un elenco di nominativi da non chiamare. Gli autori delle telefonate a scopo commerciale dovranno mostrare il proprio numero telefonico o utilizzare un prefisso speciale che indichi la natura della chiamata. La responsabilità di garantire il rispetto delle norme in materia di riservatezza previste dal regolamento spetterà alle autorità nazionali per la protezione dei dati (quindi in Italia il Garante della privacy).
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