Tante scadenze diverse e indicazioni che ancora mancano
di Nicola Mondelli

Tra i docenti e il personale educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario già in possesso, o che stiano per possederli, dei requisiti anagrafici e/o contributivi per accedere al trattamento pensionistico anticipato, spira da qualche settimana un senso di insicurezza e di incertezza sui tempi, sulle modalità e sulle condizioni per un ordinato passaggio dallo status di lavoratore a quello di pensionato.

Diversi sono i fattori che vi stanno contribuendo. Si sintetizzano di seguito quelli di impatto più immediato e più sensibile.

Le continue proroghe del termine ultimo per presentare, per il tramite delle “istanze on line”, la domanda di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età, per dimissioni volontarie e quelle per l’opzione donna, se in possesso dei requisiti richiesti e maturati alla data del 31 dicembre 2015 (57 anni e 3 mesi di età e 35 di contribuzione), termine fissato inizialmente per il 20 gennaio, successivamente per il 23 e per ultimo (sarà proprio l’ultimo?) per il 13 febbraio.

La fissazione invece al 28 febbraio del termine ultimo per la presentazione della domanda di dimissioni per l’opzione donna da parte del personale che alla data del 31 dicembre 2015 non aveva ancora maturato i 57 anni e i tre mesi richiesti dalla normativa.

La data del 2 marzo quale termine entro il quale il personale che nel corso del 2011 fruiva del congedo per assistere i figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del decreto 151/2001, potrà presentare, al competente ispettorato territoriale del lavoro, la richiesta di accesso al pensionamento con i requisiti anagrafici e/o contributivi richiesti dalla normativa previgente l’entrata in vigore della riforma Fornero e maturati entro il 31 agosto 2017.

L’assenza di indicazioni ministeriali sulle modalità di cumulare, senza oneri a carico degli interessati, i periodi assicurativi con contribuzione versata a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima assicurazione obbligatoria.

La mancata emanazione del decreto del presidente del consiglio dei ministri che deve, tra l’altro, fornire indicazioni sui tempi e modalità di presentazione delle istante di cessazione dal servizio e di accesso all’anticipo pensionistico (Ape e Ape social).

L’assenza di qualsiasi indicazione sulle modalità per fruire della riduzione delle anzianità contributive previste dall’articolo 1, commi 199-205 (lavoratori precoci) e 206-209(lavori usuranti) della legge di bilancio 2017.

Tutti fattori, oltre a non favoriscono una scelta responsabile né una programmazione sui tempi di cessazione dal servizio da parte del personale scolastico, stanno contribuendo ad impedire qualsiasi credibile valutazione sul numero del personale della scuola che cesserà al servizio ed andrà in pensione a decorrere dal 1° settembre 2017.

Ai suddetti fattori se ne è aggiunto nei giorni scorsi un altro del tutto particolare: un rischio di arbitrario collocamento a riposo d’ufficio di docenti e di personale Ata che alla data del 31 agosto 2017 maturi il sessantacinquesimo anno di età.

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