Previsto l’adeguamento alle novità su Ape e precoci
Pagina a cura di Nicola Mondelli

Con l’accesso alla procedura web Polis “istanze on line”, disponibile sul sito internet del Miur, è entrata nel vivo la macchina amministrativa che può condurre il personale della scuola, che lo desideri e ne abbia i titoli, alla pensione sia di vecchiaia sia anticipata, entrambe con decorrenza 1° settembre 2017.

Trattandosi peraltro di una macchina costruita con materiale valido (decreto ministeriale n. 941 del 1° dicembre 2016 e circolare ministeriale prot. n. 38646 del 7 dicembre 2016), ma non di ultima generazione (legge di bilancio e di stabilità 2017, n. 232 dell’11 dicembre 2016), il suo viaggio non solo sta procedendo a rilento ma c’è il rischio che possa addirittura essere fermato per consentire l’applicazione del materiale di cui al pacchetto previdenziale contenuto nella suddetta legge di stabilità 2017 anche al personale della scuola e ciò allo scopo di prevenire la formazione di una «quota 2017» simile alla famigerata «quota 96» che escluse migliaia di docenti e di personale Ata dal beneficiare di alcune disposizioni contenute nella riforma Fornero del 2011.

A giustificare il timore di un percorso lento è la constatazione che il modello di domanda di cessazione dal servizio riportato nella specifica sezione delleistanze on line”- domanda peraltro propedeutica a quella di accesso al trattamento pensionistico da inviare invece all’Inps- elenca solo le cause di cessazione dal servizio in vigore e non anche quelle connesse all’introduzione nella legislazione previdenziale dell’istituto dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (Ape) e della riduzione dei requisiti contributivi in favore dei lavoratori precoci e di quelli addetti a lavori usuranti e gravosi, ivi compresi gli insegnanti delle scuole dell’infanzia.

Al fine di consentire a tutto il personale della scuola un regolare percorso verso la pensione è pertanto indispensabile che il nuovo ministro dell’istruzione Valeria Fedeli emani, come sembra sia intenzionata a fare, prima della scadenza dei termini fissati dal dm n. 941, precise indicazioni circa i termini e le modalità di applicazione dei nuovi istituti previsti dalla legge di bilancio.

Alle preoccupazioni e riserve formulate in tema da ItaliaOggi, su Azienda Scuola di martedi 20 dicembre, il ministero dell’istruzione ha comunque sollecitamente fatto sapere che le innovazioni introdotte dalla legge di bilancio 2017 «non sono immediatamente e direttamente applicabili in quanto richiedono l’adozione di ulteriori atti da emanarsi nei termini previsto dalla legge stessa».

Per quanto concerne, invece, l’ottava legge di salvaguardia e la proroga dell’opzione donna, dal ministero assicurano che diramerà successive indicazioni operative, compresi i termini di presentazione delle domande, una volta conosciuta la regolamentazione dei suddetti istituti da parte della direzione generale dell’Inps, presumibilmente per gennaio.

Nessun problema sussiste invece per quei docenti e quel personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che possedendo entro il 31 agosto 2017, ovvero entro il 31 dicembre 2017, i requisiti richiesti dalla normativa vigente (articolo 24 del decreto legge 201/2011) per accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato possono tranquillamente presentare entro il 20 gennaio 2017 la domanda di cessazione dal servizio.

Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico da possedere, entro il 31 dicembre 2017, sia per gli uomini che per le donna è quello di 66 anni e sette mesi unitamente a non meno di 20 anni di anzianità contributiva. Per la pensione anticipata il requisito da possedere entro il 31 dicembre 2017 è quello di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

2.Continua

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