Nel caso di malattia professionale in atto non indennizzabile per l’inesistenza di una infermità inabilitante nella misura richiesta, non è possibile una pronuncia di mero accertamento, con efficacia di giudicato, dell’infermità stessa in vista di eventuali futuri aggravamenti, non essendo al riguardo configurabile – come è, invece, ove siano contestate l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, l’inclusione dell’attività svolta nella tabella delle lavorazioni morbigene o l’esposizione al rischio – una questione pregiudiziale, ex art. 34 cod. proc. civ. possa chiedersi l’accertamento, con efficacia di giudicato, indipendentemente dall’esito della domanda principale, bensì trattandosi di uno degli elementi costitutivi dei diritto alla rendita, che può essere accertato dal giudice solo come fondamento della relativa pretesa fatta valere in giudizio, non di per sé e per gli effetti futuri eventualmente ricavabili da tale accertamento.
Cassazione civile sez. lav., 13/12/2016 n. 25551