Con una scheda informativa resa nota il 10 gennaio 2017 l’Istituto nazionale previdenza sociale fa il punto, anche alla luce delle disposizioni contenute nel comma 222 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017, dello stato della norma di cui all’articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004 e successive modificazione che prevede, dei prescritti, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, che le lavoratrici possono conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, ove in possesso al 31 dicembre 2015 dei requisiti anagrafici(57 anni e dal 1.1.2013 57 anni e tre mesi ) e contributivi(35 anni), optando per la liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole del sistema contributivo.
In premessa l’istituto di previdenza guidato da Tito Boeri, oltre a ribadire che il regime sperimentale trova applicazione solo per chi ha maturato i predetti requisiti nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2015, ha tuttavia precisato che, per effetto di quanto dispone appunto l’articolo 1, comma 222 della legge n.232/2016, la facoltà di conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità è stata estesa retroattivamente anche alle lavoratrici che al 31 dicembre 2015 avevano compiuto solo 57 anni di età.
La lettura della scheda fornisce inoltre due importanti precisazioni. La prima ricorda che al momento della decorrenza del trattamento la lavoratrice deve cessare l’attività di lavoro dipendente.
La seconda per ricordare che la pensione di anzianità, nel caso di opzione donna, verrà corrisposta alla lavoratrice decorsi 12 anni dalla data di maturazione dei requisiti richiesti.
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