Ancora in alto mare la possibilità di accedere all’Ape
Pagina a cura di Nicola Mondelli 3. Continua
Ha i giorni contati il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio nelle istituzioni scolastiche statali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per presentare la domanda di cessazione dal servizio, potendo fare valere alla data del 31 dicembre 2017 i requisiti anagrafici e contributivi ovvero solo quelli contributivi richiesti dalla normativa vigente (articolo 24 del decreto legge 201/2011 e successive integrazioni e modificazioni) per accedere, con effetto giuridico ed economico, al trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato a decorrere dal 1° settembre 2017.
La domanda di cessazione dal servizio, propedeutica a quella di accesso al trattamento pensionistico, potrà infatti essere presentata, utilizzando le istanze on line, entro il 20 gennaio 2017, termine fissato con il decreto ministeriale n. 941 del 1°dicembre 2016, per il raggiungimento del limite massimo di servizio, per le dimissioni volontarie e per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale riconoscimento del trattamento pensionistico.
Entro la medesima data il personale interessato potrà chiedere invece di essere trattenuto in servizio per raggiungere il minimo dell’anzianità contributiva richiesta per il diritto a pensione oppure per assicurare continuità didattica alle attività previste negli accordi con scuole o università di paesi stranieri.
Ancora in alto mare, invece, la possibilità anche per il personale della scuola di accedere ai nuovi istituti previdenziali inseriti nel pacchetto previdenza contenuto nella legge di bilancio 11 dicembre 2016, n.232. Si tratta in particolare di quanto previsto dall’articolo 1, commi 166-186 (anticipo finanziario a garanzia pensionistica – Ape sociale o volontaria), commi 188-193 (rendita integrativa temporanea anticipata- Rita), 195-198 (cumulo di periodi assicurativi), 199-205 (lavoratori precoci), 206-209 (lavori usuranti), 212-221 (misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico) e 222, sull’opzione donna.
Per quanto attiene in particolare l’istituto dell’opzione donna non sono ancora stati definiti con chiarezza tutti gli effetti che la disposizione comporta soprattutto con riguardo al personale della scuola che in materia ha tempi di decisione definiti dalla circolare ministeriale prot.38646 del 7 dicembre 2016. Della circolare correttiva di inizio anno del Miur per ora ancora nulla.
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