IL CASO
Quando scatta la rivalsa della impresa assicuratrice?
Autore: Bianca Pascotto
ASSINEWS 282 – gennaio 2017
Per la Cassazione non si applica la rivalsa contrattuale se la causa del sinistro è direttamente riconducibile alla condotta colposa del conducente.
L’obbligo di assicurare il veicolo sul quale si circola ci pone al riparo dal dover por mano al portafoglio nel caso in cui, per imprudenza o inosservanza delle norme del codice stradale, causiamo dei danni a cose o persone terze. Nel caso del trasporto di persone sugli autocarri, dopo la terza direttiva (art. 1 direttiva CE n.90/232) ed il recepimento nell’art. 129 del codice delle assicurazioni dell’art. 12 della direttiva 2009/103/CE, si è definitivamente eliminato il problema del risarcimento del danno alla persona subito dai trasportati, giacchè andrà sempre a loro corrisposto dall’impresa di assicurazione dell’autocarro, ancorché la loro permanenza nel mezzo (cabina o rimorchio poco importa) sia in palese violazione delle prescrizioni della carta di circolazione o delle disposizioni vigenti (leggasi codice della strada ndr).
Ricordiamo solo brevemente che i veicoli immatricolati come autocarri (categoria N) sono destinati al solo trasporto di cose e possono veicolare al loro interno esclusivamente le persone che siano addette all’uso delle cose trasportate o addette al trasporto delle medesime (carico e scarico).
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