LA VOSTRA LETTERA

Brevi e sintetiche osservazioni:
1) Alcuni addetti ai lavori sostengono che il DM 123/2004 (polizze schemi tipo) è ancora valido in quanto NON espressamente abrogato dal Nuovo Codice.
2) Ammesso che gli schemi tipo NON siano più obbligatori, il tipo di polizza richiesto dal comma 7 art. 103 non necessariamente deve rispecchiare la copertura CAR a tutti nota (ANIA/MR) usata nel mercato ass.vo nazionale/internazionale. Infatti si può verificare la ipotesi che l’esecutore dei lavori stipuli una polizza molto povera di contenuti sia per la parte danni all’opera che verso terzi il tutto in ambito di contenimento dei costi (premi).
3) Negli schemi tipo, e quindi normato da legge (DM 123/2004), è ben definito il concetto di “forza maggiore”: vedere DEFINIZIONI – punto nove.

In attesa di una vostra risposto porgo un caro saluto.

RISPOSTA

  1. Il Codice degli appalti di cui al d.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 all’art. 129 “Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici” richiama espressamente l’art. 30, commi 3, 4, 7-bis, n. 109/1994) ed il regolamento di attuazione DPR 207 del 5 ottobre 2010 richiama agli artt. 101, 102, 103 e 104 il dpr 554/1999 che ha dato luogo alla pubblicazione del DECRETO 12 marzo 2004, n. 123 con il quale sono stati introdotti gli schemi tipo.

In altri termini – salvo la variazione dei riferimenti – il codice del 2006 ha mantenuto inalterato il ricorso agli schemi tipo.

L’art. 217 Nuovo Codice degli appalti viceversa abroga espressamente

  • Lgs 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche (Comma 1 lettera e);
  • P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Comma 1 lettera u).

Ne consegue che anche il DM 123/2004  è di fatto abrogato in quanto scompare il suo richiamo indicato nei due decreti abrogati.

  1. I soggetti interessati alle polizze CAR/EAR sono il Committente, gli esecutori tutti (progettisti, direttore dei lavori, appaltatore, subappaltatori), e gli assicuratori.

La mancanza di schemi di riferimento teoricamente può dare luogo alla stipulazione (per motivi economici dell’esecutore) di polizze povere di contenuto.

Nella pratica, con tutti i problemi ed i controlli cui sono soggetti i pubblici amministratori che operano sotto la spada di Damocle della Corte dei Conti (vedi danni erariali) chi si assume la responsabilità di accettare coperture CAR limitate rispetto alla disponibilità del mercato) esponendo la PA alle conseguenze di una copertura insufficiente e/o inadeguata?

  1. La definizione di forza maggiore riportata nella premessa agli schemi tipo è semplicemente l’elencazione di eventi che possono avere carattere catastrofale per i quali (al di là del terremoto richiamato esplicitamente nell’art. 1912 del CC) c’è sempre necessità di un intervento governativo per definirne il carattere catastrofale.

Gerardo Marrese