Professionista sospeso fino a sei mesi se manca la polizza
di Gabriele Ventura
Sospeso fino a sei mesi il commercialista senza assicurazione. Rischia fino a due anni di sospensione dall’esercizio professionale, invece, il commercialista che favorisce l’esercizio abusivo della professione. Mentre chi non rispetta l’obbligo di formazione continua incorre nella sospensione fino a tre mesi e, in caso di recidiva nel triennio successivo, subisce il raddoppio della sanzione. Censura, invece, per il commercialista che nei rapporti con i dipendenti non rispetta le norme vigenti di diritto del lavoro, sia per quanto attiene la retribuzione, sia per le qualifiche previste. È quanto prevede il nuovo codice delle sanzioni, adottato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili lo scorso luglio ed entrato in vigore il 1° gennaio 2017. Il regolamento prevede, in particolare, tre tipologie di sanzioni: la censura, la sospensione dall’esercizio professionale e la radiazione dall’Albo o dall’elenco speciale. Sono previste, poi, una serie di circostanze aggravanti, ovvero la commissione di più violazioni contemporanee o derivanti dal medesimo fatto, la sussistenza di dolo, la significatività della violazione o del danno arrecato, la reiterazione di comportamenti che abbiano determinato provvedimenti disciplinari nei confronti dell’iscritto. Costituiscono invece circostanze attenuanti il fatto che l’errore sia stato commesso in buona fede, o quando l’iscritto abbia tempestivamente riparato il danno arrecato. Per quanto riguarda, in particolare, l’obbligo di formazione professionale, il commercialista è punito con la sospensione dall’esercizio professionale fino a tre mesi in caso di assenza totale di crediti formativi professionali; nella sospensione fino a due mesi con il conseguimento di meno di 30 crediti formativi; nella sospensione fino a un mese se i crediti maturati sono tra i 30 e i 60; nella censura oltre i 60 crediti. Il mancato conseguimento dei 20 crediti formativi minimi in ciascun anno, ovvero il mancato conseguimento dei nove crediti in attività formative aventi ad oggetto l’ordinamento, la deontologia, i compensi, l’organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione nel corso del triennio comporta, in ogni caso, la sanzione della censura. Inoltre, il nuovo codice prevede che il professionista che non ha assolto l’obbligo di formazione professionale non possa accogliere alcun tirocinante. Per quanto riguarda i doveri inerenti la concorrenza, il codice prevede che il professionista che viola il divieto di intermediazione che possa pregiudicare l’indipendenza e l’obiettività del professionista incorre nella sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale da sei mesi a un anno. Invece, il commercialista che si avvale di cariche politiche o pubbliche per conseguire vantaggi professionali per sé o per altri è punti con la sospensione fino a tre mesi.
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