di Leonardo Comegna
Semaforo verde per il risarcimento a favore degli eredi delle vittime dell’amianto deceduti nell’esecuzione di operazioni portuali, che hanno vinto una causa contro le imprese operanti nel porto. Le procedure e le modalità di erogazione per gli anni 2016-2018, sono contenute in un decreto del ministero del lavoro del 27 ottobre (in G.U. n. 1 del 2 gennaio 2017). Provvedimento emanato per dare attuazione a quanto previsto dalla legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 278, legge 208/2015) che, a tal fine, ha istituito un apposito fondo. Nel dettaglio, possono accedere alle prestazioni gli eredi di coloro che sono deceduti per le patologie asbesto-correlate, per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali, nei confronti dei quali sia dovuto il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva. I soggetti che intendono accedere alle prestazioni del fondo per gli anni 2017 e 2018 devono presentare domanda all’Inail entro e non oltre il 28 febbraio, rispettivamente, dell’anno 2017 o dell’anno 2018, con riferimento alle sentenze esecutive depositate nel corso dell’anno precedente, dandone contestuale comunicazione all’impresa debitrice così come individuata nella sentenza esecutiva. Le prestazioni del fondo, inoltre, concorrono al pagamento in favore degli interessati di quanto agli stessi è dovuto, a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, così come liquidato con sentenza esecutiva nella misura di una quota percentuale, uguale per tutti gli aventi diritto, che sarà stabilita dall’Inail, entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza delle domande per ciascun anno. Il tutto nel rispetto delle risorse messe a disposizione dal fondo: pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Da sottolineare come la predisposizione delle istruzioni operative volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l’accesso alle prestazioni del fondo, sia affidata all’Inail. Le prestazioni del fondo, infine, non escludono la fruizione dei diritti derivanti dalle norme generali e speciali dell’ordinamento e si cumulano con essi.
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