La responsabilità professionale in campo sanitario si prepara per l’aula della camera. Sono stati, infatti, depositati ieri i nuovi emendamenti al testo che recepiscono le osservazioni dei pareri delle commissioni affari costituzionali, finanze e giustizia. Il firmatario, il relatore Federico Gelli (Pd), ha deciso così di apportare le ultime modifiche in tempo per l’esame finale dell’aula in programma il prossimo 25 gennaio. Tra le modifiche proposte, l’introduzione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie. Prevista, inoltre, la possibilità per il soggetto danneggiato di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione, nei confronti dell’impresa di assicurazione delle strutture e dell’esercente la professione sanitaria. Tali strutture e le compagnie di assicurazione dovranno informare l’esercente la professione sanitaria dell’instaurazione del giudizio promosso nei suoi confronti dal danneggiato, entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell’atto introduttivo, mediante Pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell’atto introduttivo del giudizio. Per quanto riguarda, invece, l’azione di rivalsa, questa potrà essere esercitata nei confronti dell’esercente la professione sanitaria solo in caso di dolo o colpa grave, successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale ed entro un anno, nei seguenti casi: dal passaggio in giudicato del titolo sulla base del quale è avvenuto il pagamento; dal pagamento in caso di risarcimento avvenuto sulla base di un titolo stragiudiziale. Infine, gli esercenti le professioni sanitarie nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie dovranno necessariamente attenersi a quanto previsto dalle linee guida suggerite dagli istituti di ricerca individuati con apposito decreto del ministro della salute e dalle società scientifiche.
Responsabilità professionale, rush finale
di Pasquale Quaranta