La violazione da parte del promotore finanziario degli obblighi di comportamento che la legge pone a suo carico non esclude la configurabilità di un concorso di colpa dell’investitore e la correlata proporzionale riduzione della responsabilità dell’intermediario autorizzato, qualora il comportamento del cliente presenti anomalie significative, ovvero questi, pur essendo perfettamente a conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione dei programmi di investimento, ometta di adottare l’ordinaria diligenza o contribuisca in altro modo al verificarsi dell’evento dannoso, attraverso la violazione dei più elementari canoni di prudenza ed oneri di cooperazione nel compimento dell’attività di investimento
La questione sottoposta all’attenzione della Corte è se, a fronte della responsabilità dell’intermediario finanziario per il fatto illecito, dotato anche di rilevanza penale, del proprio promotore, possa rilevare il concorso di colpa del danneggiato.
La responsabilità dell’istituto di credito che agisce come intermediario finanziario autorizzato per il fatto illecito del suo promotore si fonda sul d.lgs. n. 58 del 1998, art. 31 comma 3° in forza del quale il soggetto abilitato allo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento è solidalmente responsabile dei danni arrecati ai terzi dal promotore finanziario, nel periodo in cui questi ha agito appunto quale promotore sulla base del rapporto-contrattuale in essere con la banca.
La responsabilità dell’istituto di credito, di cui al menzionato art. 31 terzo comma, costituisce applicazione del generale principio di cui all’art. 2049 c.c.
Perché lo stesso possa operare, non è necessario altro che il rapporto di occasionalità necessaria tra la condotta antigiuridica posta in essere dall’agente o promotore e le incombenze che gli erano state affidate dal preponente o intermediario finanziario autorizzato.
Ciò significa che non è richiesto un nesso di causalità fra l’incarico e il danno al terzo, ma è sufficiente che le mansioni affidate dal proponente o committente abbiano determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso, anche se l’agente abbia operato al di là dei limiti delle sue incombenze e perfino, come pure è stato precisato, trasgredendo gli ordini ricevuti e con dolo.
La corte territoriale ha rilevato come non fossero circostanze idonee ad escludere totalmente la responsabilità della banca preponente né il fatto che l’agente avesse ecceduto dai limiti dell’incarico né le particolari, imprudenti ed irregolari modalità di affidamento dei valori da parte dell’investitore all’intermediario, che nell’ultimo periodo consegnò a più riprese somme in contanti al promotore, e gli consegnò anche il biglietto vincente di una lotteria, affinché ne curasse l’incasso e poi provvedesse ad investire le somme incassate.
La corte d’appello ha però accolto il terzo motivo di appello della banca, ritenendo che il comportamento altamente imprudente del risparmiatore ed in particolare le modalità irregolari e palesemente non appropriate dell’affidamento dei valori nel particolare caso concreto potesse avere un rilevo ai sensi dell’art. 1227 c.c. ed è giunta a ravvisare un concorso di colpa del danneggiato, nella misura del 50%. Le valutazioni della corte territoriale sono esenti da vizi di legittimità.
La responsabilità del soggetto abilitato all’intermediazione finanziaria per l’illecito del proprio promotore finanziario è una ipotesi tipizzata di responsabilità oggettiva.
Finalità della previsione è quella al contempo di rafforzare la fiducia del pubblico dei risparmiatori nel sistema di raccolta del risparmio domiciliare, inducendolo a confidare che la semplice appartenenza del promotore alla rete ufficiale del preponente costituisca una garanzia e quindi di avvalersi senza remore del suo operato, e di fornire al risparmiatore una tutela rafforzata a fronte di eventuali illeciti del promotore inserito nella rete di collaboratori di cui l’istituto si avvale, allocando il rischio dell’operato illecito del promotore anche sull’intermediario autorizzato, ovvero sul soggetto che meglio lo può sostenere.
Ne consegue la necessità, per non vanificare la finalità della norma, di una lettura rigorosa della responsabilità a carico dell’intermediario preponente, a fronte della quale non ricadono di per sè fuori dell’ombrello protettivo della responsabilità dell’istituto i comportamenti illeciti del promotore quali l’induzione nel cliente ad adottare prassi anomale e rischiose quali l’affidamento diretto di denaro in contanti. Come sottolineato dalla corte territoriale, non va neppure sottaciuto che la norma comportamentale che vieta incassi diretti e versamenti nelle proprie mani, contenuta nell’art. 94, comma 6° del regolamento Consob 1.7.1998 n. 11.522, è indirizzata al promotore e non al pubblico dei risparmiatori, che non sono tenuti a conoscerla.
Se la responsabilità oggettiva della banca non può essere esclusa neppure a fronte del comportamento illecito del promotore finanziario -che nel caso di specie è stato anche sottoposto a procedimento penale e condannato-, si pone la necessità di verificare se, al verificarsi di quali condizioni ed entro quali limiti, l’obbligo risarcitorio dell’intermediario possa proporzionalmente ridursi a fronte del concorso colposo dello stesso investitore nella misura in cui questo avrebbe potuto evitare o contenere il danno tenendo un comportamento più prudente.
Nel caso di specie, la corte d’appello ha ritenuto che l’importo del risarcimento dovuto potesse e dovesse essere proporzionalmente ridotto in considerazione del concorso di colpa del danneggiato nella misura del 50%.
Il giudice di merito ha accertato che il promotore era riuscito ad instaurare, a proprio vantaggio, un rapporto di piena fiducia con il cliente -e con altri clienti, della cui fiducia aveva ugualmente approfittato-, aveva libero e frequente accesso alla casa del cliente, il quale nel periodo in cui si verificarono gli illeciti gli faceva controllare direttamente la corrispondenza proveniente dalla banca, dandogli modo di sottrarre o occultare gli estratti conto che la banca trasmetteva con regolarità e che avrebbero potuto rendere edotto il cliente della mancata effettuazione degli investimenti.
Inoltre, proprio in virtù di questo rapporto di fiducia, il cliente, pur essendo ben consapevole in ragione dei numerosi investimenti già effettuati, che tutti gli investimenti si dovessero svolgere con il supporto della compilazione di una modulistica che consentisse al cliente e alla banca un tempestivo riscontro, aveva incautamente consentito l’incasso diretto del denaro ed affidato al promotore cospicue somme.
La giurisprudenza di legittimità, laddove si è trovata ad affrontare il problema dei limiti della responsabilità dell’intermediario autorizzato a fronte del comportamento infedele del promotore ed imprudente del risparmiatore, ha più volte affermato che in tema di intermediazione mobiliare, la mera allegazione del fatto che il cliente abbia consegnato al promotore finanziario somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest’ultimo sarebbe legittimato a riceverle, non vale, in caso di indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore, ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell’attività dello stesso e la consumazione dell’illecito, e non preclude, pertanto, la possibilità di invocare la responsabilità solidale dell’intermediario preponente.
La giurisprudenza della Corte ha anche più volte affermato che le modalità anomale di consegna del denaro al promotore non possano essere di per sé addotte dall’intermediario come concausa del danno subito dall’investitore, in conseguenza dell’illecito consumato dal promotore, al fine di ridurre l’ammontare del risarcimento dovuto.
Conformemente a questo orientamento, la prevalente giurisprudenza di legittimità è stata in genere particolarmente rigorosa nei confronti degli intermediari autorizzati -proprio per la funzione di tutela del risparmio che svolge questa ipotesi di responsabilità oggettiva-, dando spazio al rilievo del concorso di colpa del danneggiato in alcune ipotesi estreme, in cui emergeva addirittura la collusione tra il danneggiato e il preponente infedele, o la consapevole e fattiva acquiescenza del cliente alla violazione delle regole.
La affermazione della inidoneità della irregolarità delle modalità di consegna del denaro, di per sé, a escludere al responsabilità dell’intermediario autorizzato, si fonda anche sulla considerazione che le disposizioni di legge e regolamentari dettate in ordine alle modalità di corresponsione al promotore finanziario dell’equivalente pecuniario dei titoli acquistati o prenotati sono dirette unicamente a porre a suo carico un obbligo di comportamento al fine di tutelare l’interesse del risparmiatore e non possono, quindi, logicamente interpretarsi come fonte di un onere di diligenza a carico di quest’ultimo, tale da comportare un addebito di colpa -concorrente, se non addirittura esclusiva- in capo al soggetto danneggiato dall’altrui atto illecito.
Va però anche sottolineato, e valorizzato che la stessa giurisprudenza ha comunque già in precedenza ammesso che la condotta del risparmiatore possa rilevare, ai fini del concorso di colpa, laddove presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elementi presuntivi, quali ad esempio il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il valore complessivo delle operazioni, l’esperienza acquisita nell’investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socio-economiche.
L’esistenza di una regola di responsabilità oggettiva, che prescinde dal dolo o dalla colpa del soggetto sul quale viene allocato l’obbligo risarcitorio, non esclude la possibilità di ridurre il risarcimento in considerazione del concorso di colpa del danneggiato.
In riferimento in particolare alla responsabilità dell’intermediario finanziario autorizzato, ed al concorso di colpa del risparmiatore, va detto che:
– spetta al giudice di merito verificare, con analisi che tenga conto delle circostanze del caso concreto, se il cliente danneggiato abbia, con il suo comportamento in violazione delle regole della più elementare prudenza, dato causa e in che misura al verificarsi del danno;
– i comportamenti imprudenti del cliente possono rilevare, qualora presentino delle anomalie significative, ovvero, oltre che come indice di collusione con il promotore infedele, anche come consapevole acquiescenza della violazione delle regole o comunque come indice di inequivoca consapevolezza delle anomalie del proprio comportamento, rispetto a quello preteso dalla banca o seguito in precedenza;
– l’esistenza di regole di particolare protezione in favore del cliente, in ragione delle esigenze di garantire la fiducia degli investitori nel sistema di investimento che si svolga fuori sede non esime il soggetto tutelato dal rispetto quanto meno delle più elementari regole di prudenza nei rapporti commerciali;
– l’affidamento nei confronti del promotore finanziario in quanto inserito in una struttura affidabile e che risponde per il suo operato non può essere incondizionato né può giustificare l’adozione di comportamenti imprudenti che non consentano neppure alla banca di esercitare agevolmente i compiti di vigilanza e controllo che le sono propri -giova ricordare che nel caso di specie il cliente aveva compiuto in precedenza numerosi investimenti con la banca, tutti andati a buon fine: il promotore infedele si è potuto impossessare solo delle somme che il cliente stesso gli ha consegnato o gli ha dato facoltà di incassare direttamente-;
– il rapporto tra il risparmiatore-investitore e il cd. family banker è pur sempre – e in tal modo va inteso dal risparmiatore, facendo uso della ordinaria diligenza – un rapporto di tipo professionale, per quanto si svolga fuori dalle mura dell’istituto di credito e che quindi il risparmiatore compie a proprio rischio comportamenti che siano totalmente inappropriati nell’ambito di un rapporto professionale e giustificabili solo nell’ambito di rapporti di parentela o amicizia personale.
La violazione da parte del promotore finanziario degli obblighi di comportamento che la legge pone a suo carico non esclude la configurabilità di un concorso di colpa dell’investitore, e la correlata proporzionale riduzione della responsabilità dell’intermediario autorizzato, qualora il comportamento del cliente presenti delle anomalie significative, ovvero questi, pur essendo perfettamente a conoscenza -per personale e pluriennale esperienza- del complesso iter funzionale alla sottoscrizione dei programmi di investimento, ometta di adottare l’ordinaria diligenza, ponendo in essere direttamente comportamenti o avallando comportamenti del promotore devianti rispetto alle ordinarie regole del rapporto professionale tra cliente e promotore, contravvenendo alle regole concernenti le modalità di affidamento dei capitali da investire, espressamente indicate nelle proposte di sottoscrizione di valori mobiliari, o in altro modo contribuendo al verificarsi dell’evento dannoso, attraverso la violazione dei più elementari canoni di prudenza ed oneri di cooperazione nel compimento dell’attività d’investimento.
Cassazione civile sez. III, 22/09/2015 n. 18612