Sale di un punto, dal 30,72 al 31,72%, l’aliquota contributiva dovuta nel 2016 dai parasubordinati, entro il massimale imponibile di 100.324 euro (lo stesso del 2015). Piccolo gradino anche per i «non esclusivi», coloro cioè che sono già in possesso di un’altra previdenza obbligatoria, oppure titolari di pensione diretta: dal 23,5 al 24%. È quanto indicato dall’Inps nella circolare n. 13/2016. L’aggravio contributivo, previsto dalla legge n. 92/2012, intende equiparare il costo contributivo dei parasubordinati a quello dei dipendenti (per i quali si versa il 33%), al fine di scoraggiare il ricorso a rapporti precari. Invariata invece la quota dovuta dai titolari di partita Iva (i famosi free-lance) i quali anche per quest’anno verseranno il 27,72%, scontando il 4% in fattura. Quest’anno il contributo è dovuto secondo il seguente schema:
1) soggetto non iscritto ad altro fondo obbligatorio: pagherà un contributo del 31,72% (31 più lo 0,72% destinato al fondo maternità e assegni familiari), di cui 10,57% a suo carico e 21,15% a carico del committente, entro il massimale di 100.324 euro;
2) soggetto già iscritto ad altro fondo obbligatorio, ovvero titolare di pensione: pagherà un contributo del 24% (8%, a suo carico e 16% a carico del committente), entro il massimale di 100.324 euro.
I contributi pensionistici dei parasubordinati vengono accreditati per tutti i mesi relativi a ciascun anno solare, a condizione che sia stata versata una contribuzione annua non inferiore a quella calcolata sul minimale di reddito stabilito per gli esercenti attività commerciale (art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990). In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi sono ridotti in proporzione alla somma versata e sono accreditati, continuativamente, a partire dal mese di gennaio. Per l’anno 2016, dunque, considerato che il minimale di reddito previsto per i commercianti risulta pari a 15.548 euro, l’accredito contributivo (almeno un mese) si realizza se si versa un contributo pari a almeno 398 euro). Per il versamento dei contributi in favore dei parasubordinati i cui compensi sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, trova applicazione il disposto del primo comma dell’articolo 51 del Tuir, per cui i compensi erogati ai collaboratori entro il 12 gennaio 2016 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31/12/2015 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2015.