Nel giudizio introdotto dal risparmiatore per fare accertare la sussistenza della responsabilità oggettiva, ex art. 2049 c.c., della compagnia di assicurazioni per il fatto illecito del suo agente che abbia venduto al cliente un prodotto assicurativo fantasma impossessandosi del denaro da questo versato per l’acquisto, il giudice di merito, accertata la responsabilità dell’agente, deve limitarsi a verificare che sussista un nesso di occasionalità necessaria tra l’attività dell’agente e l’illecito, nel senso che il comportamento illecito sia stato agevolato o reso possibile dalle incombente affidate all’agente, non essendo per contro a carico del danneggiato la prova del dolo o della colpa della società proponente, né tanto meno la prova di aver verificato facendo uso della ordinaria diligenza, la reale esistenza, e la riconducibilità alla società convenuta del prodotto venduto.
La responsabilità della società di assicurazioni per il fatto illecito del suo agente.
Come affermato dalla corte d’appello, la controversia in esame si colloca al di fuori dell’ambito di applicazione dell’art. 31 T.U.F. perché quella normativa tutela la raccolta delle offerte fuori sede, ovvero la raccolta del risparmio porta a porta da parte del promotore finanziario e la responsabilità dell’intermediario che lo ha preposto all’incarico, mentre in questo caso si tratta di un prodotto finanziario venduto da un agente di assicurazioni all’interno della sua agenzia ai clienti dell’agenzia stessa. Il ricorso proposto del resto non pone neppure la questione l’applicabilità al caso concreto della responsabilità di cui all’art. 31 T.U.F.
Lo stesso art. 31 T.U.F. peraltro costituisce una ipotesi specifica, tipica, della responsabilità oggettiva prevista dall’art. 2049 c.c. a tutela del risparmiatore che valuta proposte finanziarie in condizioni di maggiore vulnerabilità.
La motivazione della corte d’appello è condivisibile e corretta fintanto che essa ritiene astrattamente inquadrabile la responsabilità della compagnia di assicurazioni nella responsabilità oggettiva ex art. 2049 c.c., ovvero in una ipotesi di responsabilità indiretta per il danno provocato dal proprio incaricato, non ristretta, nella giurisprudenza, alla responsabilità delle società di intermediazione per l’operato dei promotori finanziari in quanto rispondente ad una tecnica di allocazione dei danni sul soggetto più idoneo a risponderne estesa anche ad altri casi.
In passato si è già avuto modo di affermare la responsabilità ex art. 2049 c.c., della compagnia assicuratrice per l’attività illecita posta in essere dall’agente, ancorché privo del potere di rappresentanza, che sia stata agevolata o resa possibile dalle incombenze demandategli e su cui la medesima aveva la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza.
Nel caso di specie si trattava quindi di verificare la configurabilità in concreto della responsabilità oggettiva della impresa di assicurazioni, abilitata anche a vendere prodotti di investimento vari, per il fatto illecito del suo agente.
Come richiamato dalla stessa corte d’appello, per la configurabilità di questa ipotesi responsabilità oggettiva, la giurisprudenza della corte ritiene necessario -ed anche, come si vedrà in seguito, sufficiente- il rapporto di occasionalità necessaria tra la condotta antigiuridica posta in essere dall’agente e le incombenze che gli erano state affidate dal preponente. Ciò significa non che sia richiesto un nesso di causalità fra l’incarico conferito dalla società e il danno subito dal terzo, ma che le mansioni affidate dal proponente abbiano determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso, anche se l’agente abbia operato al di là dei limiti delle sue incombenze e perfino, come pure è stato precisato, trasgredendo gli ordini ricevuti e con dolo.
La funzione della previsione di questa ipotesi di responsabilità oggettiva è quella di tutelare chi abbia rapporti con un soggetto che, in virtù del suo inserimento in una struttura, in questo caso una compagnia di assicurazioni, crea per ciò stesso un particolare affidamento nel cliente una volta che gli propone l’acquisto di prodotti del gruppo, affiancando alla responsabilità diretta dell’operatore disonesto quella della società che lo ha utilizzato mettendolo in condizione di provocare il danno al risparmiatore.
Ove si seguisse il percorso decisionale della corte d’appello, il risparmiatore, che pur abbia provato di aver subito un danno dal comportamento illecito dell’agente che si è appropriato del denaro consegnatogli non potrebbe giovarsi automaticamente, anche allorché sia stata accertata l’esistenza del nesso di occasionalità necessaria, della responsabilità aggiuntiva della compagnia di assicurazioni rispetto a quella del suo agente, ed in luogo di essere maggiormente tutelato risulterebbe sfavorito, in quanto soggetto ad un difficile e più gravoso onere probatorio, essendo onerato a compiere una attività di ricostruzione -effettiva riconducibilità del prodotto finanziario venduto dal promotore alla società della quale questi è promotore- idonea a svuotare la garanzia di ogni contenuto.
Cassazione civile sez. III, 24/09/2015 n. 18860