Pur se la clausola relativa ai danni da bagnamento era stata predisposta con riferimento ai lavori di costruzione e di manutenzione di edifici, non è escluso che essa potesse, e probabilmente dovesse, essere interpretata estensivamente, sì da comprendere i lavori edilizi in genere, e in particolare quelli in relazione ai quali la polizza è stata appositamente stipulata
Ciò in applicazione del principio per cui, nel ricostruire la volontà delle parti, non ci si può limitare al senso letterale delle parole, ma occorre fare riferimento alla comune volontà delle parti, quale emerge dal complesso dell’atto e dalla natura dell’affare a cui accede (art. 1362 e 1363 cod. civ.).
Nella specie il contenuto della garanzia e l’interesse della parti vanno individuati con riferimento allo specifico contratto di appalto di cui trattasi, sì da includere nella copertura assicurativa i rischi inerenti ai lavori ivi contemplati; considerato anche il fatto che la clausola relativa ai lavori edilizi non è stata cancellata; che anche i lavori di rifacimento di un marciapiede costituiscono lavori edilizi, per di più inerenti a parti contigue ed accessorie agli edifici; e che non si comprende quale fosse il rischio assicurato, se se ne esclude quello inerente ai lavori per i quali ne era richiesta la stipulazione quale presupposto per la concessione dell’appalto da parte del Comune. Vanno richiamati anche i principi in tema di interpretazione del contratto secondo buona fede (art. 1366 cod. civ.); nonché il principio di conservazione, per cui il contratto o le singole clausole si interpretano, in caso di dubbio, nel senso in cui possono avere qualche effetto anziché in quello per cui non ne avrebbero alcuno (art. 1367 cod. civ.); nonché la regola generale interpretativa per cui le clausole predisposte da una delle parti mediante condizioni generali si interpretano, nel dubbio, in favore della parte aderente (art. 1370 cod. civ.).
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, 3 settembre 2015 n. 17581