Nel contratto di assicurazione, attiene all’oggetto del contratto la clausola con cui si individua l’oggetto della garanzia nel fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento dell’attività dichiarata in scheda di copertura; non trattandosi di clausola limitativa della responsabilità, non è necessaria la specifica approvazione preventiva per iscritto
Nel caso, l’assicurato aveva chiamato in garanzia l’assicurazione per essere manlevato dal pagamento dei danni conseguenti ad esalazioni di monossido di carbonio dovute ai lavori effettuati in un appartamento dello stabile dove abitava la vittima.
Sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell’art. 1341 cod. civ. -con conseguente necessità di specifica approvazione preventiva per iscritto-, quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito – nel senso che, lungi dall’essere finalizzate alla specificazione del rischio contrattuale, sempre consentita, appaiono volte a un suo completo svuotamento – mentre attengono all’oggetto del contratto -e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma-, le clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, ne individuano con esattezza il contenuto.
Ora, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la clausola in contestazione, piuttosto che essere volta ad alleggerire il rischio assicurato in dipendenza del tipo di colpa che ha connotato il comportamento del garantito, o del tipo di inadempimento di cui lo stesso deve rispondere, appare destinata a circoscrivere l’ambito dei sinistri che le parti hanno voluto porre a carico dell’assicuratore, individuandoli soltanto in quelli che si verifichino nel corso dell’esecuzione dei lavori; né appare ragionevolmente sostenibile che una condizione di tal fatta limiti in ambiti così ristretti il rischio assicurato, da essere finalizzata a una indebita eliminazione in toto dello stesso, considerato che notoriamente la maggior parte degli incidenti avvengono proprio durante la fase di realizzazione delle opere.
Cassazione civile sez. III, 22/09/2015 n. 18635