Nell’assicurazione della responsabilità civile, l’art. 2952 comma 4° c.c., nel disporre la sospensione del termine di prescrizione dei diritti dell’assicurato sino alla definitiva liquidità ed esigibilità del credito del terzo danneggiato, riconduce la decorrenza del termine prescrizionale alla comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta
Affinché possa prodursi l’effetto sospensivo, tale comunicazione ben può provenire non solo dall’assicurato, ma anche dallo stesso danneggiato o addirittura da un terzo.
Né – contrariamente a quanto sostenuto dalla compagnia assicuratrice – l’effetto sospensivo poteva qui negarsi in ragione del fatto che la richiesta risarcitoria avanzata non recasse l’esatta determinazione del quantum richiesto. Dalla comunicazione in atti, infatti, si evince come la richiesta fosse stata espressamente estesa al pagamento dei danni biologico e morale, nonché da inabilità assoluta permanente, dandosi al contempo atto che l’entità dei danni non poteva trovare esatta e ragionevole determinazione se non in un momento successivo, perché le ferite patite dal minore sono in corso di guarigione.
Si trattava, in definitiva, di una comunicazione sufficientemente univoca nell’esplicitare la volontà di ottenere dal Comune – anche previo ricorso a vie legali, in caso di mancato pagamento – il risarcimento di tutti i danni subiti dal minore, con conseguente certa e concreta esposizione del patrimonio dell’assicurato. La mancata quantificazione del danno risarcibile, d’altra parte, costituiva nella specie un’esigenza imposta dall’evoluzione delle lesioni riportate dal minore;
risultando, in quanto tale, non preclusiva dell’effetto sospensivo, destinato ex lege a operare proprio fino all’avvenuta liquidazione ed esigibilità del credito del danneggiato.
Cassazione civile sez. III, 18/09/2015 n. 18317